IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata; Visto l'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, che prevede il rilascio del riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai consorzi delle D.O.P. e delle I.G.P. e delle S.T.G. che possiedono determinati requisiti; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Ritenuto di dover dare attuazione al richiamato art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 2001, al fine di consentire la costituzione di pegno rotativo sui prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura; Decreta: Art. 1 Ambito operativo 1. I prodotti lattiero-caseari DOP a lunga stagionatura, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, come indicati all'allegato 1 del presente decreto, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata con le modalita' previste all'allegato 1 del presente decreto. 2. I prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotativita'. 3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalita' previsti agli allegati 1 e 2 del presente decreto.