IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge  24  luglio  1985,  n.  401,  recante  «Norme  sulla
costituzione di pegno  sui  prosciutti  a  denominazione  di  origine
tutelata; 
  Visto l'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  e
successive modificazioni, che prevede il rilascio del riconoscimento,
da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, ai consorzi delle D.O.P. e delle I.G.P. e delle S.T.G. che
possiedono determinati requisiti; 
  Vista la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  «Disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina  il  settore
agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel  disporre
l'applicazione  della  legge  n.  401  del  1985  ad  altri  prodotti
agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al  comma  2,
che: «Il  contrassegno  e  le  relative  modalita'  di  applicazione,
nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono
stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al richiamato art.  7,  comma  2,
della legge n. 122 del 2001, al fine di consentire la costituzione di
pegno rotativo sui prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. I prodotti lattiero-caseari DOP a lunga stagionatura, di seguito
denominati prodotti lattiero-caseari, come  indicati  all'allegato  1
del presente decreto, possono essere sottoposti a pegno, a  decorrere
dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura,
a condizione che la forma sia identificata con le modalita'  previste
all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. I prodotti lattiero-caseari costituiti in  pegno  ai  sensi  del
presente decreto possono essere oggetto di patto di rotativita'. 
  3. Il pegno rotativo si  realizza  con  la  sostituzione  di  forme
sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni, fermo
restando il rispetto dei  requisiti  e  le  modalita'  previsti  agli
allegati 1 e 2 del presente decreto.