IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  E 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte  quarta  e,
in particolare, l'art. 227 concernente  la  gestione  di  particolari
categorie di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  4  luglio  2012,  sui  rifiuti   da   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma
5, che prevede la promozione dello sviluppo di  nuove  tecnologie  di
recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo del  14  marzo  2014,  n.  49  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma
10, che prevede che il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con decreto di concerto con i  Ministri  dello
sviluppo economico, della salute e  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  unificata,  «definisca,  nei  limiti   degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui  allo
stesso articolo, misure volte  a  promuovere  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art.  12
che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e
privati, le amministrazioni devono attenersi a  criteri  e  modalita'
previamente  determinati  e  pubblicati  nelle  forme  previste   dai
rispettivi  ordinamenti,  al  fine  di  assicurare   la   trasparenza
dell'azione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del 5  agosto  2010,  n.  153  concernente  la
«Direttiva  recante  criteri,   modalita'   e   procedure   ai   fini
dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici  ad
enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12
della legge 7 agosto  1990,  n.  241»  con  la  quale  si  disciplina
l'adozione di  provvedimenti  attributivi  di  vantaggi  economici  a
favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella
materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, nel rispetto  dei  principi  di  economicita',
efficienza,  efficacia,  parita'  di   trattamento,   trasparenza   e
pubblicita'; 
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo  2016,
prot. n. 5703; 
  Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot.  n.
7514-P; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  9  marzo
2016, prot. n. 4778; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta  del  26
maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita'  di
cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.