IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per
lesioni di lieve  entita'  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 126 del 31 maggio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  25
giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 139, comma  5,  del  Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono
stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2015; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 25 giugno 2015,  applicando
la riduzione del -0,4% pari alla variazione percentuale del  predetto
indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal mese di aprile 2016, gli  importi  indicati  nel
comma 1 dell'art.  139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentonovanta  euro  e  trentacinque  centesimi,   per   quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto  riguarda  l'importo
relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui  alla  lettera
b). 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda