IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto in particolare il comma 2 del richiamato art. 5  della  legge
n. 225/1992, che disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare
le situazioni di emergenza aventi i  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1,  lettera  c)  della  medesima  legge  e  per  le  quali  sia
intervenuta la prevista  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
articolandola   in   due   fasi,   la   prima   delle   quali   volta
all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e  di
assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera  a),  al
ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture di reti strategiche,  entro  i  limiti  delle  risorse
finanziarie  disponibili   (lettera   b),   alla   realizzazione   di
interventi, anche strutturali, per la riduzione del  rischio  residuo
strettamente  connesso  all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente  alla
tutela della pubblica  e  privata  incolumita'  (lettera  c)  e  alla
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base  di  procedure
definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e  la  seconda
delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle  prime  misure  per
far fronte alle esigenze urgenti di cui  alla  lettera  d),  entro  i
limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo  le  direttive
dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita  la
Regione interessata (lettera e); 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma  2  dell'art.  5
della  24  febbraio  1992,  n.  225,  e   successive   modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  Amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che in base  a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi  calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 141 del 22 gennaio 2014,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal
25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre  2013  nel  territorio  della
regione Marche»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 179 del 10 luglio  2014,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal  2  al  4  maggio  2014  nel
territorio della Regione Marche»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 264 del 3  luglio  2015,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal  4  al  6  marzo  2015  nel
territorio della regione Marche»; 
  Visto  il  documento  allegato  alle  sopra  citate  ordinanze   di
protezione civile recante  la  «Procedura  per  la  ricognizione  dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e  delle  infrastrutture
pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle
attivita'  economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali,  e   dal
patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la  modulistica  con
le quali i commissari  delegati  di  cui  alla  richiamate  ordinanze
provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  14
luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell'art. 1 della citata
legge n. 208/2015, e' fissato il limite dei finanziamenti concedibili
nell'anno 2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  28  luglio  2016,
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2  dell'art.  5
della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni  e
dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella
in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Marche  sono
richiamati  gli  eventi  calamitosi  sopra  citati,  per   i   quali,
complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione  relativo  ai
danni subiti  dal  patrimonio  edilizio  privato  ammontano  ad  euro
70.413.165,59; 
  Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 della  citata  delibera
del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l'adozione
di ordinanze del Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  da
adottarsi d'intesa con le regioni rispettivamente  interessate  e  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dell'8  marzo  2013,
recante  «Disciplina  del  sistema  di  monitoraggio  e  di  verifica
dell'attuazione  delle  misure  contenute  nelle  ordinanze  di   cui
all'art. 5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  nonche'  dei
provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle   medesime   e   delle
ispezioni»; 
  Ravvisata  quindi  la  necessita'  di  disciplinare  le   modalita'
attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera  del
28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformita' di trattamento e
un efficace monitoraggio sull'utilizzo  delle  risorse  che  verranno
erogate a fronte dei danni  subiti  al  patrimonio  privato  ed  alle
attivita' economiche e produttive  delle  popolazioni  colpite  dagli
eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza; 
  Dato atto che  sono  in  corso  di  perfezionamento  gli  ulteriori
adempimenti previsti dall'art. 1, commi 423 e  424,  della  legge  n.
208/2015 e che, pertanto, una serie di  attivita'  ad  essi  connesse
devono  essere  rinviate  a  provvedimenti  successivi,  per  la  cui
definizione e' necessario fornire specifiche istruzioni,  considerata
l'esigenza di procedere speditamente anche al fine di  assicurare  il
proficuo utilizzo dei limiti di importo  autorizzati  dalla  delibera
del 28 luglio 2016; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Contributi a favore dei soggetti privati 
 
  1. All'attivazione dell'istruttoria  finalizzata  alla  concessione
dei contributi a favore dei  soggetti  privati  si  provvede  con  le
modalita' previste dall'allegato 1 alla presente ordinanza.