IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 2, comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015 ed in vigore  dal
26 giugno 2015, emanato  in  attuazione  della  direttiva  2012/35/UE
concernente i requisiti minimi di formazione della gente di  mare  ed
in particolare l'art. 3, comma 5, il  quale  definisce  il  Ministero
della salute quale autorita' competente a rilasciare i certificati di
addestramento di cui al Capo VI,  regola  VI/4,  allegato  I,  previa
definizione dei relativi corsi ai sensi dell'art. 11, comma  2,  e  i
certificati medici di idoneita' di cui all'art. 12; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni, e, in particolare l'art. 37, ultimo comma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620  recante  «Disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al   personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile»; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  agosto  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1982 n. 265, emanato di concerto  con
il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 7 comma  1
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  620,
con il quale sono stati istituiti  corsi  teorico-pratici  di  pronto
soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su
natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti; 
  Vista   la   convenzione   internazionale   sugli    Standard    di
addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i  marittimi
IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila  2010,  cui
l'Italia ha aderito con la  legge  21  novembre  1985,  n.  739,  che
prevede determinati requisiti di formazione  per  il  primo  soccorso
sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi mercantili; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  20  dicembre  1996,  n.
708, recante il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina
dei corsi di  aggiornamento  di  pronto  soccorso  per  il  personale
appartenente alla gente di mare; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, emanato
di concerto il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  e  con
quello della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 1997, n. 215, che disciplina  la  «Certificazione  delle
competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario
e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in  conformita'  a
quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO  STCW  1978/1995
nella sua versione aggiornata a Manila 2010; 
  Visto il Codice STCW Regola I/8 e la Sezione  A-I/8  relativi  allo
standard di qualita' e agli obiettivi nazionali di monitoraggio degli
standard, di tutte le  attivita'  di  addestramento,  di  valutazione
della competenza e della certificazione degli addestramenti, relativi
ai corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo; 
  Visto il Codice sull'addestramento, certificazione e  tenuta  della
guardia dei marittimi (Codice STCW) che  alla  Regola  VI/4,  Sezione
A-VI/4, paragrafi da 1 a 6, stabilisce i requisiti minimi obbligatori
relativi al primo soccorso sanitario «First Aid» e assistenza  medica
a bordo di navi mercantili «Medical Care»; 
  Visto il Codice STCW che alle tavole A-VI/4-1 e  A-VI/4-2  descrive
lo standard  minimo  di  competenza  in  materia  di  primo  soccorso
sanitario «First Aid»  e  nell'assistenza  medica  a  bordo  di  navi
mercantili «Medical Care»; 
  Vista la convenzione internazionale sul lavoro marittimo  (ILO-MLC,
2006), ratificata dall'Italia  e  resa  esecutiva  con  la  legge  23
settembre 2013, n. 113, che prevede che i marittimi che si apprestano
ad assicurare  cure  mediche  di  emergenza  abbiano  una  formazione
conforme a quanto  previsto  dalla  convenzione  internazionale  STCW
1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010; 
  Visto il titolo 4 regola 4.1 - standard A4.1  comma  4  lettera  c)
della  predetta  convenzione  internazionale  sul  lavoro   marittimo
(ILO-MLC, 2006) che  prevede  che  la  legislazione  nazionale  debba
specificare il livello della formazione prevista, tenendo  conto  dei
fattori quali la durata il tipo e le  condizioni  di  viaggio  ed  il
numero dei marittimi a bordo; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  13  novembre  2013,
emanato di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie  generale  n.  278
del 27 novembre 2013, con il  quale  sono  stati  adeguati  a  quanto
previsto dalla normativa  internazionale  i  modelli  di  certificati
relativi alla certificazione delle competenze della gente di mare  in
materia di primo soccorso  sanitario  «First  Aid»  e  di  assistenza
medica  a  bordo  di  navi   mercantili   «Medical   Care»   previsti
nell'allegato A e nell'allegato B del decreto 25 agosto 1997 citato; 
  Vista  la  direttiva  2012/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE  concernente   i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con
legge 25 febbraio 2016, n. 21 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26
febbraio 2016 n. 47, di proroga dei termini previsti da  disposizioni
legislative che, all'art. 6 dispone la proroga dei termini in materie
di  competenza  del  Ministero  della  salute,  e  con  il  comma   1
sostituisce il termine, previsto all'art. 11, comma  3,  del  decreto
legislativo n.  71  del  2015  di  otto  mesi,  per  il  rinnovo  dei
certificati «Medical Care» e «First Aid», con il termine di  diciotto
mesi; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4  comma  1  del   citato   decreto
legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  che  prevede  che  i  marittimi
ricevano una  formazione  conforme  ai  requisiti  della  Convenzione
internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a  Manila
nel 2010; 
  Considerato  che  l'art.  5,  comma  11,   del   predetto   decreto
legislativo n. 71 del 2015 dispone che l'addestramento dei lavoratori
marittimi previsto dalla Regola VI/4 della Convenzione internazionale
STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila  nel  2010,  e'
oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche; 
  Sentito  nella  seduta  del  5  novembre  2015   il   Comitato   di
rappresentanza degli assistiti, che ai sensi dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 680  esprime,  tra
l'altro  pareri  consultivi  sui  decreti   relativi   all'assistenza
sanitaria ai naviganti; 
  Preso atto delle  osservazioni  relative  allo  schema  di  decreto
ministeriale   di   cui   trattasi,   trasmesse   dalla    Confitarma
(Confederazione Italiana Armatori) con nota dell'11 febbraio 2016; 
  Tenuto conto della relazione che riporta i risultati  della  visita
ispettiva  concernente   il   sistema   d'istruzione   formazione   e
abilitazione dei lavoratori marittimi svolta dal gruppo di  ispettori
dell'EMSA (European Maritime Safety Agency) tra il 25 maggio ed il  5
giugno 2015 in conformita' con la direttiva 2008/106/CE e  successive
modifiche, concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente
di mare, acquisita il 19 gennaio 2016; 
  Acquisito il  parere  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con nota 0003452del 23/05/2016LEG/COD/UO/A; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2,  del  citato  decreto
legislativo n. 71 del 2015, e' necessario  disciplinare  con  decreto
del Ministro della salute, sentito il Ministero delle  infrastrutture
e trasporti, contenuti, metodi e mezzi di insegnamento,  i  requisiti
di qualificazione dei docenti dei corsi e procedure di accreditamento
delle strutture idonee a svolgere la formazione in parola nonche'  le
relative norme di qualita', l'adozione di registri dei certificati  e
i corsi di aggiornamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disciplina  generale  per  la  formazione  sanitaria  del   personale
                         navigante marittimo 
 
  1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 5,  comma
11 del decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  modalita'  e
contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di  addestramento
per i lavoratori marittimi. 
  2.  L'addestramento  e  la  formazione  sanitaria  dei   lavoratori
marittimi, imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera
italiana, e' strutturata su due livelli formativi, da  aggiornare  ad
intervalli non superiori a cinque anni. 
  3. Le competenze in  materia  di  primo  soccorso  sanitario  e  di
assistenza medica a bordo di navi mercantili  sono  comprovate  dalle
certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a  seguito
della frequenza di corsi e del superamento di esami finali. 
  4.  I  corsi  sono  gestiti  da   strutture   sanitarie   pubbliche
riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute. 
  5. I costi relativi alla formazione  e  all'aggiornamento  dei  due
livelli formativi sono a totale carico dei richiedenti