IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.; 
  Vista la legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e, pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in  particolare  l'art.  72  recante
disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  coordinato  con  la
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 62, comma 2,
recante la previsione che con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca,  in  conformita'  con  le  procedure  di  cui   al   decreto
legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  recante  «Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59», definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto  della
normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a ricerca,
sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le  modalita'  di
utilizzo e gestione del FIRST nonche' disposizioni procedurali per la
concessione delle agevolazioni a valere  sulle  relative  risorse,  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e  63  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, esentato a norma  del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008,
vigente fino al 31 dicembre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e ss.mm.ii.; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.; 
  Visto in particolare, l'art. 65 comma 1  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013 che sancisce «l'ammissibilita' delle spese  e'  determinata
in  base  a  norme  nazionali»  e  che,   pertanto,   le   specifiche
disposizioni circa l'ammissibilita' delle spese, saranno definite con
successivo decreto analogo al decreto del Presidente della Repubblica
n. 196/2008  «Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)  n.
1083/2006,  recante  «Disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione», a cui  devono  conformarsi  gli  avvisi  cofinanziati  con
risorse di cui al Programma operativo nazionale ricerca e innovazione
2014-2020 (di seguito «PON RI 2014-2020») in attuazione del  presente
decreto; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Vista  la  Direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei  contratti  di
concessione; 
  Vista  la  Direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la
Direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  Direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L187 del 26 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per  categoria)
e in particolare l'art. 59 che stabilisce  l'entrata  in  vigore  del
medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2014  della  Commissione  del  22
settembre 2014 recante modalita' di esecuzione del  Regolamento  (UE)
n. 1303/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda i modelli per la presentazione di  determinate  informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate  concernenti  gli  scambi  di
informazioni tra beneficiari e autorita' di  gestione,  autorita'  di
certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi; 
  Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della  Commissione  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27  giugno  2014,
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il  paragrafo
2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Vista la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del  3  dicembre  2013
che stabilisce il programma specifico  di  attuazione  del  programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020  e  abroga
le decisioni 2006/971/CE,  2006/972/CE,  2006/973/CE,  2006/974/CE  e
2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
del 20 dicembre 2013; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di
ricerca  e  innovazione  (2014-2020)  -  Horizon  2020  e  abroga  la
decisione  n.  1982/2006/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e  diffusione  nell'ambito  del  programma  quadro  di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon  2020  e  che  abroga  il
Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; 
  Visto il modello di contratto per i progetti  Eranet  Cofund  e  il
correlato modello commentato dalla Commissione europea; 
  Visto il Piano  di  rafforzamento  amministrativo,  predisposto  in
osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale
la  Commissione  europea  ha  richiesto  a  ciascuna  amministrazione
titolare di programmi operativi di recepire l'adozione  del  medesimo
piano; 
  Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,  recante  il
codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii.; 
  Visto il PON RI 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 14
luglio 2015; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50  «Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,   servizi   e   forniture»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91; 
  Visto  il  Programma  nazionale   di   ricerca   2015-2020   («PNR»
2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio  2016,  che
individua gli  obiettivi,  le  azioni  e  i  progetti  finalizzati  a
migliorare l'efficienza e l'efficacia  del  sistema  nazionale  della
ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio  «Ricerca
e innovazione» di integrazione del PNR per  il  periodo  2015-2017  a
valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020; 
  Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante  il  quale
vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione; 
  Preso atto della cessazione della vigenza, in conformita'  con  gli
articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) n.  1224/2013  della  Commissione
del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 800/2008 per
quanto riguarda il periodo di applicazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea  L320  del  30  novembre  2013,  delle
disposizioni  contenute  nel  citato  decreto  ministeriale  del   19
febbraio 2013, n. 115, a far data dal 30 giugno 2014; 
  Ritenuta la necessita' di procedere  alla  emanazione  delle  nuove
disposizioni procedurali per la  concessione  delle  agevolazioni  in
materia di aiuti di Stato contenute nel Regolamento  n.  651/2014  al
fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
  a) soggetto proponente: ogni soggetto di natura giuridica  pubblica
e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente  ad
altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero; 
  b)  soggetto  beneficiario:  ogni  soggetto  di  natura   giuridica
pubblica e privata titolare di agevolazioni su  Progetti  di  ricerca
finanziati dal Ministero; 
  c)   Ministro   e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti  della  ricerca  di  cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
  e) universita':  le  universita',  statali  e  non  statali  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
  f) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di  ricerca  di  cui
all'art. 6 del contratto collettivo quadro  per  la  definizione  dei
comparti di contrattazione  per  il  quadriennio  2006-2009,  nonche'
l'Agenzia spaziale italiana - ASI, gli istituti di ricovero e cura  a
carattere  scientifico  -  IRCCS  e  l'Istituto  italiano  di   studi
germanici; 
  g) organismo di ricerca e diffusione della  conoscenza:  un'entita'
(ad esempio, universita' o istituti di  ricerca,  agenzie  incaricate
del  trasferimento  di  tecnologia,  intermediari   dell'innovazione,
entita' collaborative  reali  o  virtuali  orientate  alla  ricerca),
indipendentemente dal suo status  giuridico  (costituito  secondo  il
diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di  finanziamento,  la  cui
finalita' principale consiste nello svolgere in maniera  indipendente
attivita' di  ricerca  fondamentale,  di  ricerca  industriale  o  di
sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia  diffusione   dei
risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione
o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita'  svolga  anche
attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i  ricavi  di  tali
attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
Le imprese in grado  di  esercitare  un'influenza  decisiva  su  tale
entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci,  non  possono
godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; 
  h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134
e ss.mm.ii; 
  i) FSC: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento  finanziario
principale, congiuntamente ai Fondi strutturali  europei,  attraverso
cui vengono attuate le  politiche  per  lo  sviluppo  della  coesione
economica, sociale e territoriale  e  la  rimozione  degli  squilibri
economici e sociali in  attuazione  dell'art.  119,  comma  5,  della
Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  j) intensita' di aiuto:  importo  lordo  dell'aiuto  espresso  come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri,
ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 26) del Regolamento n. 651/2014; 
  k) ricerca industriale: ricerca  pianificata  o  indagini  critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti,
comprendente la creazione di componenti di  sistemi  complessi.  Tale
ricerca puo' includere la costruzione di  prototipi  in  ambiente  di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti  e  la  realizzazione  di  linee  pilota,  in
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 
  l)  sviluppo  sperimentale:  l'acquisizione,  la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi; 
  m) ricerca  fondamentale:  lavori  sperimentali  o  teorici  svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni
e di fatti  osservabili  senza  che  siano  previste  applicazioni  o
utilizzazioni commerciali dirette; 
  n) social innovation: azioni di sostegno  all'innovazione  sociale,
ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative
mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative; 
  o) appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo:  appalti
finalizzati alla conclusione di contratti di  servizi  di  ricerca  e
sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle
condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese  sviluppano
in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio  e
a lungo termine del settore pubblico,  come  da  comunicazione  della
Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007; 
  p) progetto di ricerca o progetto:  ogni  progetto  finanziato  dal
Ministero, nel quale  risultino  coinvolti,  come  beneficiari  delle
agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata; 
  q)  progetti  internazionali:   progetti   nazionali   di   ricerca
fondamentale,  ricerca   industriale   e/o   sviluppo   sperimentale,
nell'ambito  di  progetti  transnazionali  inseriti  in   accordi   e
programmi europei e internazionali; 
  r) conto IGRUE: conto di contabilita' speciale, aperto ai sensi del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  30  maggio
2014, sul quale transitano i fondi comunitari; 
  s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda
da  parte  del  soggetto  proponente  all'adozione  del  decreto   di
concessione del Ministero; 
  t) in itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di
concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di  consegna
dell'ultimo atto di rendicontazione; 
  u) ex post: il periodo successivo alla conclusione  della  fase  in
itinere; 
  v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Ai fini del presente decreto, si  applicano  altresi',  ove  non
espressamente richiamate, anche le definizioni previste  dall'art.  2
del Regolamento n. 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01. 
  3. Il presente decreto, in attuazione del  decreto  legislativo  n.
83/2012, disciplina le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST con
riferimento agli interventi diretti al sostegno  delle  attivita'  di
ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di  sviluppo
sperimentale e delle connesse attivita' di  formazione  del  capitale
umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,  inseriti  in  accordi   e
programmi europei e internazionali. 
  4. Il presente decreto si  applica  solo  agli  aiuti  trasparenti,
intesi come quelli per i quali e' possibile calcolare con  precisione
l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover  effettuare
una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 di  cui
al Regolamento n. 651/2014. 
  5. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai  fini  del
presente decreto, sono quelle indicate dalla norma  di  cui  all'art.
60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  6. Il presente decreto si applica anche agli interventi di  ricerca
fondamentale   inseriti   in   accordi   e   programmi   europei    e
internazionali. 
  7. Il presente decreto si applica anche agli interventi del PON  RI
2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.