IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e, pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 72 recante disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii.; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 62, comma 2, recante la previsione che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST nonche' disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108; Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.; Visto in particolare, l'art. 65 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sancisce «l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali» e che, pertanto, le specifiche disposizioni circa l'ammissibilita' delle spese, saranno definite con successivo decreto analogo al decreto del Presidente della Repubblica n. 196/2008 «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante «Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione», a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati con risorse di cui al Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 (di seguito «PON RI 2014-2020») in attuazione del presente decreto; Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE; Vista la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE; Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014; Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalita' di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi; Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; Vista la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; Visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; Visto il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; Visto il modello di contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea; Visto il Piano di rafforzamento amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l'adozione del medesimo piano; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii.; Visto il PON RI 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91; Visto il Programma nazionale di ricerca 2015-2020 («PNR» 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020; Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione; Preso atto della cessazione della vigenza, in conformita' con gli articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L320 del 30 novembre 2013, delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, a far data dal 30 giugno 2014; Ritenuta la necessita' di procedere alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel Regolamento n. 651/2014 al fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione; Decreta: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) soggetto proponente: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero; b) soggetto beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di ricerca finanziati dal Ministero; c) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; e) universita': le universita', statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale; f) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'Agenzia spaziale italiana - ASI, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto italiano di studi germanici; g) organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii; i) FSC: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; j) intensita' di aiuto: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 26) del Regolamento n. 651/2014; k) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; l) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi; m) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; n) social innovation: azioni di sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative; o) appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007; p) progetto di ricerca o progetto: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata; q) progetti internazionali: progetti nazionali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; r) conto IGRUE: conto di contabilita' speciale, aperto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi comunitari; s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del Ministero; t) in itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; u) ex post: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere; v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi', ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento n. 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01. 3. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo n. 83/2012, disciplina le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali. 4. Il presente decreto si applica solo agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali e' possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 di cui al Regolamento n. 651/2014. 5. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai fini del presente decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all'art. 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 6. Il presente decreto si applica anche agli interventi di ricerca fondamentale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali. 7. Il presente decreto si applica anche agli interventi del PON RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.