IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29  novembre  1995,  n.  522  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping», e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  che  prevede  che  i
farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e  le
pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping sono  ripartiti
in classi approvate con decreto del Ministro della sanita',  d'intesa
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare,
l'art. 1, comma 19, lettera a),  per  il  quale  sono  attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro da  lui  delegato
le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i  beni
e le attivita' culturali in materia di sport; 
  Vista la legge 26  novembre  2007,  n.  230  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n.  440
recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping  e  per
la tutela della salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto 1° aprile 2015 recante «Revisione della lista  dei
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive  e
delle pratiche mediche, il cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai
sensi  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376»   pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta  Ufficiale  del  20  maggio
2015, n. 115; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri
organismi  operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.  183»,  che  ha
trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione  per
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della  salute
nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con
decreto del  Ministro  della  salute  20  maggio  2015  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione  internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati  per  doping,  che  recepisce  la
lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore
dal 1° gennaio 2016; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in  data  18  marzo
2016; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  la  lista  dei  farmaci,
delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente  attive  e  delle
pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla  lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  della
legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015, con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui
all'allegato III, parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui
impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14
dicembre  2000,  n.  376,  in  adesione  alla  lista   adottata   con
l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello
sport adottata a Parigi  nella  XXXIII  Conferenza  generale  UNESCO,
ratificata con la legge 26 novembre 2007, n. 230 e con  l'emendamento
all'appendice  della  Convenzione  contro  il  doping   nello   sport
ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in  vigore  dal  1°
gennaio 2016  e  riportata  nell'allegato  I,  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. La lista di cui all'allegato III e'  costituita  dalle  seguenti
sezioni: 
    a) Sezione 1: classi vietate; 
    b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
    c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
    d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi  attivi  e
dei relativi medicinali; 
    e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati. 
  3. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente
decreto.