IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e
forestali e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020  (GUCE
C 204/01 del 1° luglio 2014); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti  agricoli  realizzate  nel  mercato
interno e nei paesi terzi e che abroga il Regolamento (CE) n.  3/2008
del Consiglio; 
  Visto il comma 4-ter dell'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  recante  misure
urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale   e,   in
particolare, l'art. 49, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea e, in particolare, gli articoli 1-bis, comma 3, 3 e 6-bis; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; 
  Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' per il 2015); 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  recante  misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti; 
  Visto il decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei  settori  agricoli  in  crisi,  di
sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi  di  carattere
eccezionale e di razionalizzazione delle strutture  ministeriali,  e,
in particolare, l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative
alla gestione della PAC 2014-2020; 
  Visto il piano di settore olivicolo-oleario approvato  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del  29  aprile
2010; 
  Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta  del  24  marzo
2016; 
  Ritenuto  necessario  procedere  all'emanazione  del  decreto   del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  recante  i
criteri e le modalita' di attuazione del piano  di  interventi,  come
previsto  dall'art.  4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione degli interventi del Fondo di cui all'art. 4, comma 1  del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per il perseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
    a) incrementare la  produzione  nazionale  di  olive  e  di  olio
extravergine di oliva, senza accrescere la  pressione  sulle  risorse
naturali, in modo particolare sulla  risorsa  idrica,  attraverso  la
razionalizzazione della coltivazione degli oliveti  tradizionali,  il
rinnovamento  degli  impianti  e  l'introduzione  di  nuovi   sistemi
colturali in grado di conciliare  la  sostenibilita'  ambientale  con
quella economica, anche con riferimento  all'olivicoltura  a  valenza
paesaggistica, di difesa del territorio e storica; 
    b) sostenere e promuovere attivita' di ricerca e per accrescere e
migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana; 
    c) sostenere iniziative di valorizzazione del  made  in  Italy  e
delle  classi  merceologiche  di   qualita'   superiore   certificate
dell'olio  extravergine   di   oliva   italiano,   anche   attraverso
l'attivazione di  interventi  per  la  promozione  del  prodotto  sul
mercato interno e su quelli internazionali; 
  d) stimolare il recupero  varietale  delle  cultivar  nazionali  di
olive  da   mensa   in   nuovi   impianti   olivicoli   integralmente
meccanizzabili; 
  e)  incentivare  e  sostenere  l'aggregazione  e   l'organizzazione
economica degli operatori della  filiera  olivicola,  in  conformita'
alla disciplina delle trattative contrattuali nel  settore  dell'olio
di oliva prevista dal Regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  2. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
  a) aiuti compatibili con il mercato  interno,  ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; 
  b) aiuti compatibili con il mercato  interno,  ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica; 
  c)  aiuti  di  importanza  minore,  «de  minimis»,   non   soggetti
all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'art.  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Gli  interventi  sono  attuati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali con  provvedimenti  che  individuano,
oltre a quanto gia' previsto nel presente decreto, l'ammontare  delle
risorse  disponibili,   le   condizioni   di   ammissibilita'   degli
interventi, le spese  ammissibili,  la  forma  e  l'intensita'  delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande e per la concessione ed erogazione degli aiuti.