IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate  dall'art.  1,  comma  2  dell'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 388 citata; 
  Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la  diffusione  di
numeri  solidali  per  la  raccolta  di  fondi  da   destinare   alle
popolazioni colpite da calamita' naturali del 27 giugno 2014; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
  1.  Nell'ambito  dell'attuazione  delle  attivita'  di   protezione
civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi
e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e  giudiziari,
negli ambiti territoriali oggetto delle dichiarazioni dello stato  di
emergenza indicato in premessa,  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale di protezione civile di cui agli articoli  6  ed  11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del  titolo
III della parte I del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 
  2. Ai predetti fini,  e  tenuto  conto  dei  principi  sanciti  nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 sono contitolari  del  trattamento  dei  dati  necessari  per
l'espletamento della funzione di protezione civile al  ricorrere  dei
casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225
e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4  novembre  2002,  n.  245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 
  3. Il trattamento dei dati di cui al  comma  1  e'  effettuato  dai
soggetti di cui al comma 1, senza il consenso  dell'interessato,  nel
rispetto   dei   principi   di   pertinenza,    non    eccedenza    e
indispensabilita'. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei  dati
personali,  anche  sensibili  e  giudiziari,  per  le  finalita'   di
rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in  atto
nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi  2
e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n.  196/2003.  La  comunicazione
dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici
e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed  11  della
legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  e'  effettuata  nel  rispetto  dei
principi di pertinenza, non eccedenza e  indispensabilita',  ai  soli
fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e  per  garantire
il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  della   popolazione
coinvolta dal sisma. 
  5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti
interessi salvaguardati mediante le operazioni  di  soccorso,  per  i
trattamenti di dati effettuati dai soggetti di  cui  al  comma  1  e'
differito, fino al 31 dicembre 2016, l'adempimento degli obblighi  di
informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo  n.  196/2003.
Su  richiesta  dell'interessato  sono  fornite  comunque  le  notizie
contenute nell'informativa di cui al citato art. 13. 
  6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti  di  cui
al  comma  1   forniscono   un'informativa   secondo   le   modalita'
semplificate  individuate  con  provvedimento  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali ai sensi  dell'art.  13,  comma  3  del
decreto legislativo n. 196/2003. 
  7. In considerazione dello stato di emergenza in atto,  il  termine
di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003  e'
fissato in 60 giorni dalla presentazione  della  relativa  istanza  e
quello di cui all'art. 146, comma 3  e'  fissato  in  90  giorni.  Il
termine di cui all'art. 150, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati  alla  data  del  24
agosto 2016 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2016  e'
fissato in 120 giorni. 
  8. In relazione al contesto emergenziale  in  atto,  nonche'  avuto
riguardo all'esigenza di contemperare la  funzione  di  soccorso  con
quella  afferente  alla   salvaguardia   della   riservatezza   degli
interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al  31  dicembre
2016. 
  9. In considerazione degli eventi sismici di cui  in  premessa,  e'
sospesa, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione degli articoli  33,
34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo
allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1. 
  10. Con  successivo  provvedimento  adottato  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  saranno  definite  modalita'  semplificate   per
l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime
di  sicurezza   che   tengano   in   considerazione   l'esigenza   di
contemperamento  delle  azioni  di  salvaguardia  e  soccorso   della
popolazione con  quelle  volte  ad  assicurare  la  tutela  dei  dati
personali degli interessati.