IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e,   in
particolare, l'art. 16, comma 5; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico»  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari»  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a),
e 4, commi 1 e 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in
materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7  dicembre  2006,  n.  305,  concernente  «Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e  giudiziari  trattati  e
delle relative operazioni effettuate  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione,  in  attuazione  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali"»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   laurea
universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007,  n.
155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   laurea
magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  luglio  2007,  n.
157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca   30   gennaio   2013,   n.   47,   recante   «Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  20  giugno  2016,  n.  487,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Tavolo di lavoro per  la  proposta  di  definizione,  a
livello nazionale, delle modalita' e dei  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n.  264/1999,  anche
in conformita' alle direttive dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalita' e  contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo unico ad accesso programmato nazionale  per  l'anno  accademico
2016/2017»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017», in cui, tra l'altro, nell'ambito
dell'offerta formativa per l'anno accademico 2016/2017,  e'  prevista
una riserva  di  posti  per  i  candidati  non  comunitari  residenti
all'estero; 
  Visto lo «Schema tipo di regolamento per il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari nel sistema universitario  in  attuazione  del
decreto legislativo n. 196/2003» adottato dalla  CRUI  previo  parere
del Garante per la protezione dei dati personali in data 17  novembre
2005; 
  Visto il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per  la
protezione dei dati personali; 
  Vista   la   mozione   presentata   dalla   Conferenza    Nazionale
Universitaria Delegati per la Disabilita' (CNUDD) del 16 maggio 2016; 
  Considerate  la  specificita'  didattica  del   corso   di   laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese  e
la necessita' di definire regole di  accesso  e  di  valutazione  per
l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneita'  a
livello  internazionale  e   la   tempestiva   disponibilita'   della
graduatoria finale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare  sedi   estere   per   lo
svolgimento della prova, anche al fine di favorire la  partecipazione
degli  studenti,  in  un'ottica  di  promozione   del   processo   di
internazionalizzazione delle Universita' italiane; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio  2012,   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; 
  Visto l'accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL  del
2 luglio 2012, con specifico riferimento  alla  collaborazione  nello
sviluppo dei test di  ammissione  per  gli  studenti  che  desiderano
iscriversi nelle universita' italiane; 
  Valutata  l'opportunita'  di   avvalersi   del   CINECA   Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso  alle
procedure di selezione, nonche' alla gestione delle graduatorie; 
  Sentite le universita' interessate; 
  Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per le singole universita' per ciascun corso  di
laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire  la  tempestiva
adozione dei bandi da parte degli atenei; 
  Considerato  che  con  successivi  decreti  e  comunque   in   data
antecedente a quella stabilita per l'iscrizione  dei  candidati  alla
prova di ammissione sara' stabilito il  numero  definitivo  di  posti
disponibili a livello di singolo ateneo; 
  Ritenuto di dover assicurare il tempestivo  avvio  delle  attivita'
didattiche del corso di laurea magistrale a ciclo  unico  di  cui  al
presente  decreto  contestualmente  all'inizio  dell'anno  accademico
2016/2017; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalita'
e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Per l'anno accademico  2016/2017,  l'ammissione  dei  candidati  al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e  chirurgia  in
lingua inglese avviene, previo accreditamento dei corsi ai sensi  del
decreto ministeriale n. 47/2013 citato  in  premessa,  a  seguito  di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.