IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992,  n.  421»,  e,  in  particolare,  l'art.
6-ter; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari»  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),
e l'art. 4, comma 1; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251,  recante  «Disciplina  delle
professioni    sanitarie    infermieristiche,     tecniche,     della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale  8  gennaio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   del   28   maggio   2009,   n.   122,   recante
«Determinazione  delle   classi   delle   lauree   magistrali   delle
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270»; 
  Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   del   7   ottobre   2009,   n.   233,   recante
l'equiparazione dei diplomi di laurea di  cui  agli  ordinamenti  non
ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 alle lauree specialistiche delle  classi  di  cui  ai  decreti
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e  alle
lauree magistrali delle classi di  cui  ai  decreti  ministeriali  16
marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017»; 
  Visto il contingente riservato agli  studenti  non  comunitari  non
residenti in Italia per l'anno  accademico  2016/2017  riferito  alle
predette disposizioni; 
  Vista la rilevazione relativa  al  fabbisogno  professionale  delle
professioni  sanitarie  per  l'anno  accademico  2016/2017   che   il
Ministero della salute ha effettuato ai  sensi  dell'art.  6-ter  del
decreto legislativo n. 502/1992,  trasmessa  alla  Conferenza  per  i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province  autonome  in  vista
dell'accordo formale; 
  Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  del  9
giugno 2016, n. 105; 
  Considerata la necessita' di emanare il presente decreto al fine di
consentire la pubblicazione dei bandi di concorso  di  ammissione  ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie da  parte  degli  atenei,
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge  n.
264/1999; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999; 
  Viste le proposte formulate in  data  13  luglio  2016  dal  tavolo
tecnico composto dai rappresentanti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della  salute,  della
Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  dell'Osservatorio  delle  professioni   sanitarie,   della
Conferenza dei Presidi delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  Sistema  universitario  e
della ricerca; 
  Considerato che la formazione  acquisita  nelle  lauree  magistrali
delle professioni sanitarie  e'  finalizzata  all'acquisizione  delle
funzioni  dirigenziali  nelle  relative  aree  professionali  e  alla
formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
Sistema universitario e della ricerca; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; 
  Ritenuto,  alla   luce   delle   risultanze   della   summenzionata
istruttoria,  di   accogliere   integralmente   l'offerta   formativa
deliberata dalle universita'; 
  Ritenuto di determinare, per l'anno accademico 2016/2017, il numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di laurea magistrale delle professioni sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione dei posti tra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili
a livello nazionale  per  le  immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea
magistrale  delle  professioni  sanitarie  destinati   ai   candidati
comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.  39,
comma  5,  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286   e'
determinato come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza
e tipologia di corso, secondo la ripartizione  di  cui  alla  tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    
 
           ===============================================
           |     Classe LM/SNT 1 Scienze     |           |
           |  infermieristiche e ostetriche  | n. 1.120  |
           +=================================+===========+
           |Classe LM/SNT 2 Scienze delle    |           |
           |professioni sanitarie e della    |           |
           |riabilitazione                   |n. 625     |
           +---------------------------------+-----------+
           |Classe LM/SNT 3 Scienze delle    |           |
           |professioni sanitarie tecniche   |           |
           |diagnostiche                     |n. 362     |
           +---------------------------------+-----------+
           |Classe LM/SNT 3 Scienze delle    |           |
           |professioni sanitarie tecniche   |           |
           |assistenziali                    |n. 85      |
           +---------------------------------+-----------+
           |Classe LM/SNT 4 Scienze delle    |           |
           |professioni sanitarie della      |           |
           |prevenzione                      |n. 265     |
           +---------------------------------+-----------+
 
 
  2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono  destinati
i posti secondo la riserva contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.