IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria» e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 3, in base  al  quale  la  formazione  del  personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
sede  ospedaliera,  ovvero  presso  altre  strutture   del   Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-ter; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  Universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240», e, in particolare, l'art. 8; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca   30   gennaio   2013,   n.   47,   recante   «Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 4,  comma
1; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma  1,
lett. a) e l'art. 4; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251,  recante  «Disciplina  delle
professioni    sanitarie     infermieristiche,     tecniche     della
riabilitazione,  della   prevenzione,   nonche'   della   professione
ostetrica» e, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, recante «Riordinamento delle scuole  dirette  a  fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; 
  Visto  il  decreto-legge  12  novembre  2001,   n.   402,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  8  gennaio  2002,  n.  1,   e,   in
particolare, l'art. 1, comma 10; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme in materia  di  autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 maggio 2009 n. 122, recante  «Determinazione  delle  classi  delle
lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»; 
  Visti i decreti del Ministro della sanita' emanati di concerto  con
il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e   t
ecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto
2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base  all'art.
4, comma 1, della predetta legge 26  febbraio  1999,  n.  42,  si  e'
provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai
diplomi  universitari  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  29  marzo  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23  maggio  2001,  n.  118,
recante «Definizione delle figure professionali di  cui  all'art.  6,
comma 3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, da  includere  nelle  fattispecie  previste
dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»; 
  Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   del   7   ottobre   2009,   n.   233,   recante
l'equiparazione dei diplomi di laurea di  cui  agli  ordinamenti  non
ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre  1999
n. 509 alle lauree specialistiche delle  classi  di  cui  ai  decreti
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e  alle
lauree magistrali delle classi di  cui  ai  decreti  ministeriali  16
marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
e, in particolare l'art. 5, comma 4; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017»; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalita'
ed  i  contenuti  delle  prove  di  ammissione  ai  corsi  di  laurea
magistrale delle professioni sanitarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2016/2017 l'ammissione  dei  candidati  ai
corsi di  laurea  magistrale  delle  professioni  sanitarie  avviene,
previo  accreditamento  dei  corsi  stessi  ai  sensi   del   decreto
ministeriale n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di  superamento
di apposita prova predisposta  da  ciascuna  universita'  sulla  base
delle disposizioni di cui al presente decreto.