IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  47,  comma  2,  lettera  b)  e  commi  seguenti  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale  prevede  che  le  citta'
metropolitane e le province debbano  assicurare  un  contributo  alla
finanza pubblica, di riduzione della spesa per autovetture in  misura
complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al
2018; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visti i precedenti decreti in  data  10  ottobre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15  ottobre  2014,  e  28  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio  2015,
con i quali sono stati determinati  i  riparti  dei  contributi  alla
finanza pubblica, per gli anni 2014 e 2015,  a  carico  delle  Citta'
metropolitane e delle Province ricomprese  nelle  Regioni  a  statuto
ordinario e delle Province delle Regioni  Siciliana  e  Sardegna,  in
misura complessiva rispettivamente pari a 0,7 milioni di euro e  a  1
milione di euro; 
  Rilevato che l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla
lettera b) prevede che le riduzioni di spesa a  carico  delle  citta'
metropolitane e delle province siano operate per la quota pari  ad  1
milione di euro in proporzione al numero  di  autovetture  comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione
pubblica; 
  Rilevato altresi' che il successivo comma 3 dello  stesso  art.  47
prevede  la  possibilita'  di   modificare   il   predetto   criterio
proporzionale, ad invarianza comunque di  riduzione  complessiva,  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, sulla base di apposita istruttoria  condotta
da ANCI e UPI; 
  Considerato che per  l'anno  2016  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facolta'
modificativa del criterio da  seguire  per  determinare  gli  importi
delle singole quote di riduzioni delle spese  a  carico  di  ciascuna
citta' metropolitana e provincia; 
  Ritenuto che il previsto contributo  alla  finanza  pubblica,  pari
complessivamente ad 1 milione di euro per l'anno 2016,  debba  essere
pertanto ripartito  a  carico  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province  proporzionalmente  al  numero  di  autovetture   comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione
pubblica; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  n.  DFP
0008665 P-4.17.1.8.3 in data 19 febbraio 2016 e gli elenchi allegati,
contenenti i dati  annuali  relativi  al  numero  di  autovetture  di
ciascuna citta' metropolitana e provincia; 
  Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai commi 2,
3 e 4, prevede che i risparmi conseguiti dalle citta' metropolitane e
dalle province a fronte  delle  riduzioni  di  spesa  debbano  essere
versati, entro il  termine  del  10  ottobre  2016,  ad  un  apposito
capitolo di  entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  contestualmente
dispone che, in caso di mancato versamento del contributo,  entro  la
stessa  data,  sulla  base  dei   dati   comunicati   dal   Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle entrate,  attraverso  la  struttura  di
gestione di cui all'art. 22,  comma  3,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle  predette  somme  nei
confronti delle citta' metropolitane e delle province interessate,  a
valere sui versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi  i  ciclomotori,  di  cui  all'art.  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite  modello  F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle stesse province; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  a
  carico delle Citta' metropolitane, delle Province delle  Regioni  a
  statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna 
  1.  In  applicazione  dell'art.  47,  comma  2,  lettera   b)   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  il  contributo  alla  finanza
pubblica, per l'anno 2016, posto a carico delle Citta'  metropolitane
e delle Province delle Regioni a statuto ordinario  e  delle  Regioni
Siciliana e Sardegna e'  calcolato  proporzionalmente  al  numero  di
autovetture comunicato  annualmente  al  Ministero  dell'interno  dal
Dipartimento della funzione pubblica. 
  2. Il contributo di cui al comma 1, per l'importo complessivo di  1
milione di euro, per l'anno 2016, e' ripartito a carico  di  ciascuna
citta' metropolitana e provincia, nella misura  indicata  nell'elenco
allegato al presente decreto.