IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare  l'articolo  5,  disciplinante   l'assunzione,   mediante
concorso pubblico, dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, disciplinante le modalita' di svolgimento del concorso  pubblico
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217; 
  Ravvisata la necessita'  di  apportare  alcuni  correttivi  a  tale
decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove
di esame della procedura concorsuale; 
  Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  21
aprile 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 19 maggio 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto ministeriale 
                      18 settembre 2008, n. 163 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di  quesiti  a
risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
per l'accesso al concorso,  indicate  nel  bando  di  concorso  e  di
quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti  a  esplorare  le
capacita' intellettive e di  ragionamento.  Nell'ambito  della  prova
preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati  secondo  le  due
tipologie di cui al primo periodo.». 
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione  della
graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono  costituite  da  una
prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite
dalla valutazione dei titoli. 
  2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e'  fissato
un punteggio massimo complessivo pari  a  100  punti,  corrispondente
alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun
elemento di valutazione: 
  a) prova motorio-attitudinale,  suddivisa  in  quattro  moduli:  50
punti; 
  b) colloquio: 35 punti; 
  c) titoli: 15 punti. 
  3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il  candidato
riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e  10.  All'esito  di
ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio
corrispondente al prodotto tra il decimo del  voto  conseguito  nella
singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola
prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  4.  La  prova  motorio-attitudinale  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con  riferimento
all'utilizzo di attrezzature e mezzi  operativi,  e  si  articola  in
quattro moduli finalizzati ad  accertare  la  capacita'  pratica,  di
forza, di equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione  motoria,  di
acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita'  di  vigile
del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono
indicate nel bando di concorso. 
  5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. 
  6.  La  prova  motorio-attitudinale  si   intende   superata,   con
conseguente ammissione al colloquio,  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 6/10 per ogni singolo  modulo  e  una  media  nei
quattro  moduli  di  almeno  7/10.   Al   superamento   della   prova
motorio-attitudinale  per  ogni   singolo   modulo   la   commissione
esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un   punteggio,
calcolato secondo la formula di cui al comma 3,  per  un  massimo  di
12,5. 
  7. Il colloquio verte sulle seguenti materie: 
  a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco (elementi); 
  b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate  a
verificare  la   conoscenza   degli   elementi   di   base   relativi
all'attivita' del vigile del fuoco; 
  c) elementi di informatica di base e  conoscenze  di  base  di  una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate  nel  bando
di concorso. 
  8. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a  7/10.  Al  superamento  del  colloquio  la
commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un
punteggio, calcolato secondo la formula di cui al  comma  3,  per  un
massimo di 35. 
  9. I candidati che hanno superato entrambe le  prove  d'esame  sono
ammessi alla valutazione dei titoli. 
  10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati  B  e  C,  che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento.   Sono,
altresi',   valutabili   i   titoli   professionali   e   di   studio
corrispondenti  a  quelli   di   cui   all'allegato   C,   conseguiti
antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione
tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione  professionale
si applicano,  rispettivamente,  la  tabella  di  confluenza  di  cui
all'allegato D al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 88 e la tabella di  confluenza  di  cui  all'allegato  D  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per  la
corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione  professionale
si tiene conto del decreto  Ministro  della  pubblica  istruzione  14
aprile 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 117 del 22 maggio 1997. 
  11. A conclusione delle prove di  esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
determinata   sommando   le   votazioni   conseguite   nella    prova
motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione  dei  titoli.
Sulla  base  di  tale  graduatoria,   l'Amministrazione   redige   la
graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di  merito,
dei titoli di preferenza di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Con  decreto  del  Capo   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono
dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in  graduatoria,
ivi compresi quelli derivanti  dalle  categorie  riservatarie.  Detto
decreto e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del
Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.». 
  3.  All'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  le  prove  di
lingua straniera e di  informatica  il  giudizio  e'  espresso  dalla
commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
lingue straniere previste nel bando di concorso e di  un  esperto  di
informatica.»; 
  b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento»  sono
aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1». 
  4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno  18  settembre
2008, n.  163,  e'  sostituito  dagli  allegati  A,  B  e  C  di  cui
all'allegato 1 al presente regolamento. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 1° agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  prev.  n.
1721 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1.  L'assunzione
          dei vigili del fuoco avviene  mediante  pubblico  concorso,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Ferme restando le  riserve  previste  dall'art.  18,
          comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  e
          successive modificazioni,  e  dall'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  609,  nei
          concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui  all'art.  13,
          comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  in
          favore di coloro che hanno  prestato  servizio  civile  nel
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata  al  venti
          per cento. La riserva di cui al predetto  decreto-legge  n.
          512 del 1996 opera in favore del personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che,  alla  data  di
          indizione  del  bando  di  concorso,  sia  iscritto   negli
          appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato  non
          meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
          sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
          altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono  nominati  allievi  vigili  del
          fuoco. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  istituti
          giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 
              5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vigili
          del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
          e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
          il coniuge e  i  figli  superstiti,  nonche'  il  fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  deceduti   o   divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle   attivita'
          istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
          cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui  al
          comma 3. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          la  composizione  della  commissione  esaminatrice   e   le
          modalita' di formazione della graduatoria finale.». 
              - Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  settembre
          2008,  n.  163  (Regolamento  recante  la  disciplina   del
          concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma  7,  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco)  e'  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168. 
 
          Note all'art. 1: 
              - L'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno
          18 settembre 2008, n. 163,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Prova preselettiva).  -  1.  L'ammissione  dei
          candidati alle prove d'esame puo' essere  subordinata  allo
          svolgimento di una prova preselettiva. 
              2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di
          quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
          di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel
          bando di concorso e di quesiti di tipo  logico-deduttivo  e
          analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
          ragionamento.  Nell'ambito  della  prova  preselettiva,   i
          quesiti  sono  raggruppati  e  ordinati  secondo   le   due
          tipologie di cui al primo periodo. 
              3. Per la formulazione dei quesiti  e  l'organizzazione
          della preselezione si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 7, comma 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
              4.  La  correzione  degli  elaborati  viene  effettuata
          attraverso procedimenti automatizzati. 
              5. Il numero di candidati da ammettere  alle  prove  di
          esame,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  della  prova
          preselettiva, e' stabilito  nel  bando  di  concorso.  Sono
          ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
          riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
              6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata
          con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa civile;  l'elenco  dei
          candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
              7. Il punteggio della prova preselettiva  non  concorre
          alla formazione del voto finale di merito.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              - L'art. 4 del decreto  del  Ministro  dell'interno  18
          settembre  2008,  n.  163,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Commissione esaminatrice). - 1. La Commissione
          esaminatrice  del  concorso,  che  sovrintende  anche  alle
          operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'art.
          2 del presente decreto, e' nominata con  decreto  del  Capo
          del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
          pubblico e della difesa civile. 
              2. La Commissione e'  presieduta  da  un  dirigente  di
          qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta  da  un
          numero di componenti esperti nelle  materie  oggetto  delle
          prove di esame,  non  inferiore  a  tre,  in  servizio  nel
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della  difesa  civile   ed   appartenenti   alla   carriera
          direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo
          nazionale  dei  vigili   del   fuoco   ed   alla   carriera
          prefettizia.  Ove,  per  esigenze  di  servizio,  non   sia
          disponibile personale  in  servizio  nel  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487. 
              3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il
          giudizio e' espresso dalla commissione con  l'integrazione,
          ove occorra, di un esperto delle lingue straniere  previste
          nel bando di concorso e di un esperto di informatica. 
              4. Le funzioni di  segretario  della  Commissione  sono
          svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e  dei
          sostituti direttori del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco,    ovvero    da    un    appartenente    ai    ruoli
          dell'amministrazione  civile  dell'interno  con   qualifica
          equiparata in servizio presso il  Dipartimento  dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
              5.  In  relazione   al   numero   dei   candidati,   la
          Commissione,  fermo  restando  un  unico  presidente,  puo'
          essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  della  Commissione
          originaria. 
              6.  Per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento   del
          presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
          Commissione, i relativi  supplenti  sono  nominati  con  il
          decreto  di  nomina  della  Commissione  o  con  successivo
          provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.».