IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»; Visto il comma 236 dell'art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' a coloro che hanno effettuato la sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli ivi indicati; Visto il comma 235 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; Considerato che il citato comma 236 prevede, altresi', che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 235 dell'art. 1 della legge 296/2006; Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; Considerata la necessita', ai fini dell'economicita' dell'azione amministrativa, di emanare un unico provvedimento in base al quale procedere all'individuazione annuale delle entita' finanziarie derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute alle regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma 235, della legge n. 296, del 2006, ed i minori trasferimenti erariali ad esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima legge, nonche' alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'attuazione di detta compensazione; Visti i precedenti decreti interministeriali del 16 marzo 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con i quali si e' proceduto a regolare le posizioni finanziarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle annualita' dal 2008 al 2011; Considerato che, relativamente all'anno 2012, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, e' di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella Regione Sardegna e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Siciliana e Valle d'Aosta; Considerato che nel nuovo assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si avvale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decretano: Art. 1 1. E' approvata la tabella A indicante gli importi spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2012, per effetto dell'art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. E' approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2012. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale. 3. E' approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.