IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      per i trasporti terrestri 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2007)»; 
  Visto il comma 236 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  296  del
2006, con il quale e' stata concessa l'esenzione dal pagamento  della
tassa automobilistica regionale per cinque annualita'  a  coloro  che
hanno effettuato la sostituzione  con  contestuale  rottamazione  dei
veicoli ivi indicati; 
  Visto il comma 235 dell'art. 1 della citata legge n. 296  del  2006
il quale stabilisce che con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e il Ministero per le riforme e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette
derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234  e  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente  definizione
dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle province autonome; 
  Considerato che il citato  comma  236  prevede,  altresi',  che  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 235
dell'art. 1 della legge 296/2006; 
  Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle
tariffe delle tasse automobilistiche  per  i  motocicli  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale  dei  veicoli  disponendo,  al
contempo,  una  riduzione  percentuale  dei   trasferimenti   statali
destinati alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano
in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha
sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,  aumentando,  dai  pagamenti
successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle  tariffe  delle  tasse
automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'  ambientale
dei veicoli disponendo, al contempo, una  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano in ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal
predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il
quale demanda ad un  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie  delle
maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Considerata la necessita', ai  fini  dell'economicita'  dell'azione
amministrativa, di emanare un unico provvedimento in  base  al  quale
procedere  all'individuazione  annuale  delle   entita'   finanziarie
derivanti dalle operazioni di compensazione tra le somme dovute  alle
regioni ed alle province autonome in ossequio all'art. 1, comma  235,
della legge n. 296, del 2006, ed i minori trasferimenti  erariali  ad
esse destinati in applicazione dell'art. 1, comma 321, della medesima
legge, nonche' alla definizione delle modalita'  e  dei  criteri  per
l'attuazione di detta compensazione; 
  Visti i precedenti decreti interministeriali  del  16  marzo  2015,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70,  con  i
quali si e' proceduto a regolare  le  posizioni  finanziarie  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
relativamente alle annualita' dal 2008 al 2011; 
  Considerato  che,  relativamente  all'anno  2012,  in  ragione  dei
rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione,
il  gettito  della  tassa  automobilistica  e'  di  totale  spettanza
erariale nella Regione Friuli  -  Venezia  Giulia,  e'  di  spettanza
regionale, per una  quota  di  7/10  nella  Regione  Sardegna  e  per
l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella
Regione Siciliana e Valle d'Aosta; 
  Considerato che nel nuovo  assetto  istituzionale  per  l'esercizio
delle funzioni delegate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 23 aprile 2014 in materia di digitalizzazione della pubblica
amministrazione il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione si avvale del Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 7 luglio 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la tabella A indicante gli importi  spettanti  alle
regioni ed alle province autonome di  Trento  e  Bolzano  per  l'anno
2012, per effetto dell'art. 1, comma 235,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  2. E' approvata la tabella B indicante il maggior gettito riservato
allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma  321,  della  legge  27
dicembre 2006, n.  296,  relativamente  all'anno  2012.  Gli  importi
indicati sono quelli derivanti dall'aumento della  tariffa  erariale,
con  esclusione  di  eventuali  modifiche   su   base   regionale   o
provinciale. 
  3. E' approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti dalle
operazioni di compensazione delle somme di cui alle Tabelle A e B.