IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della  Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione: 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2447   della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di  applicazione
di  talune  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.   952/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/341  della  Commissione,
del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  per  quanto  riguarda  le  norme
transitorie  relative  a  talune  disposizioni  del  codice  doganale
dell'Unione nei casi in cui  i  pertinenti  sistemi  elettronici  non
siano ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) n.
2015/2446 della Commissione; 
  Considerata  l'intervenuta  telematizzazione  delle   dichiarazioni
doganali e delle modalita' operative per il  riscontro  dell'avvenuta
esportazione   delle   merci   e,    in    particolare,    l'avvenuta
implementazione  del  sistema  E.C.S.  (Export  Control  System)  che
consente il tracciamento elettronico ed  il  controllo  automatizzato
delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, in virtu' del
quale le dichiarazioni doganali in forma telematica sono univocamente
identificate dal numero di  registrazione  M.R.N.  (Master  Reference
Number),  come  definito  dall'art.  1,  punto  22,  del  regolamento
delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua  l'art.  10,  del  protocollo
delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di
armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale  alla
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale
organizzata - protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco -  e
dispone autorizzazioni all'esportazione,  misure  di  importazione  e
transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi, e  successive  modificazioni  e,  in  particolare,
l'art. 16, comma 3, della  medesima  legge,  che  stabilisce  che  il
titolare della licenza di Polizia deve esibire, all'Autorita' che  ha
rilasciato la licenza, la bolletta di esportazione ovvero copia della
stessa, autenticata o vistata dall'Autorita' medesima; 
  Visto l'art. 16, comma 5, della predetta legge  n.  110  del  1975,
come modificato dall'art. 2,  comma  1,  lettera  f),  punto  3,  del
decreto legislativo del 29 settembre 2013,  n.  121,  che  stabilisce
che, con decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  col
Ministro per l'interno, sono determinate le modalita' per  assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato  delle  armi  destinate
all'esportazione,  nonche'  quelle  per  disciplinare  l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di  armi  comuni
da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di armi comuni da sparo
per finalita' commerciali ai  soli  fini  espositivi  durante  fiere,
esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione; 
  Vista la legge del 9 luglio 1990, n. 185, recante disposizioni  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento  e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  11,  che  prevede
l'esclusione dalla disciplina della medesima legge  -  sempre  che  i
trasferimenti intracomunitari e le esportazioni non  siano  destinati
ad Enti governativi o Forze armate di Polizia - per le armi  sportive
e da caccia e relative munizioni, per le cartucce per uso industriale
e gli artifizi luminosi e fumogeni, per le armi e munizioni comuni da
sparo di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 1975  nonche'  per  le
armi corte da sparo, purche' non automatiche, e per  le  riproduzioni
di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, del 24 novembre 1978, recante le modalita' per
assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato  delle  armi
destinate all'esportazione nonche'  per  disciplinare  l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di  armi  comuni
da sparo, per uso sportivo o di  caccia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 1° dicembre 1978; 
  Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
che ha istituito il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  in
particolare il comma 3 del  medesimo  articolo  che  trasferisce,  al
predetto  Ministero,  con  le  inerenti  risorse,  le  funzioni   dei
Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle
finanze; 
  Ritenuta la necessita' di rideterminare le modalita' per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita  dal
territorio  doganale  dell'Unione  europea,  delle   armi   destinate
all'esportazione  definitiva,  di  disciplinare   le   modalita'   di
esportazione  anche  delle  loro  parti  e  componenti  essenziali  e
munizioni, nonche' di disciplinare ulteriori ipotesi di  esportazione
temporanea di armi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Esportazione definitiva delle armi, 
               delle loro componenti e delle munizioni 
 
  1. L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo, loro parti
e componenti  essenziali  e  munizioni,  e'  effettuata  dalle  ditte
autorizzate ad esercitare  attivita'  industriali  o  commerciali  in
materia di armi  o  munizioni,  ovvero  dalle  persone,  residenti  o
domiciliate nello Stato, in occasione del trasferimento della propria
residenza o domicilio all'estero. 
  2. L'esportazione definitiva dei  materiali  di  cui  al  comma  1,
commissionati  o  direttamente  acquistati  in  Italia  da  cittadini
italiani o stranieri residenti  all'estero,  puo'  essere  effettuata
anche dal privato cedente che, in tal caso, dovra' richiedere a  nome
proprio la prescritta licenza di Polizia e curare tutte le formalita'
relative alle operazioni di esportazione. 
  3. Per effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il  soggetto
che richiede la licenza di Polizia per l'esportazione puo'  avvalersi
di un rappresentante, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento
(UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale  dell'Unione,  che
possieda i requisiti soggettivi individuati dall'art. 9  della  legge
del 18 aprile 1975, n. 110. Il nominativo del rappresentante  di  cui
al presente comma e' riportato sulla predetta licenza di Polizia.