L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2016; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo»; 
  Visto il testo della  legge  costituzionale  approvato  in  seconda
votazione a maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei
membri di ciascuna Camera, recante «Disposizioni per  il  superamento
del  bicameralismo   paritario,   la   riduzione   del   numero   dei
parlamentari,  il  contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la  revisione  del  titolo  V
della  parte  II  della  Costituzione»  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016; 
  Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale  per  il  referendum  della
Corte di cassazione, depositata in data 8 agosto 2016, con  la  quale
e'  stata  dichiarata  conforme  alle  norme  dell'art.   138   della
Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum
sul testo della citata legge costituzionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26  settembre
2016 assunta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970; 
  Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica, ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970, e' indetto il referendum su
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  227
del 28 settembre 2016, con il quale e' stato  indetto  il  referendum
popolare confermativo i cui comizi sono convocati  per  il  giorno  4
dicembre 2016; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione  referendaria
del 4 dicembre 2016 relativa al testo di legge costituzionale recante
«Disposizioni per il  superamento  del  bicameralismo  paritario,  la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei  costi  di
funzionamento delle  istituzioni,  la  soppressione  del  CNEL  e  la
revisione del titolo V  della  parte  II  della  Costituzione»  e  si
applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna referendaria di cui alla presente delibera  con  altre
consultazioni elettorali o referendarie, si applicano le disposizioni
di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun
tipo di consultazione. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.