LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E  LA  VIGILANZA
                     DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 
 
  Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 227 del 28 settembre 2016, e' stato indetto per il giorno
4 dicembre 2016  un  referendum  popolare  confermativo  della  legge
costituzionale  concernente  «Disposizioni  per  il  superamento  del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle  istituzioni,   la
soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II
della Costituzione»  approvata  dal  Parlamento  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; 
  Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai
e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita', la legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in  particolare  gli
articoli 2, 3, 4 e 5; 
  Visti  quanto  alla  tutela  del  pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita'  e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo  unico
dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e  il  30
luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; 
  Considerata   l'opportunita'   che   la   concessionaria   pubblica
garantisca il massimo di informazione e  di  conoscenza  sul  quesito
referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano  nei  generi
della comunicazione e dei messaggi politici; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Considerata  la  prassi  pregressa  e  i  precedenti   di   proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi  periodi,  nonche'
l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, come di seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si  riferiscono
alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e  si
applicano su tutto il  territorio  nazionale.  Ove  non  diversamente
previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  sino   alla
mezzanotte del 4 dicembre 2016. 
  2.  Considerata  la  particolare  importanza  della   consultazione
referendaria del 4 dicembre 2016,  avente  ad  oggetto  la  legge  di
revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata  dalle  Camere,
ai sensi dell'art.  138  della  Costituzione,  il  servizio  pubblico
radiofonico,  televisivo   e   multimediale   fornisce   la   massima
informazione  possibile,  conformandosi  con  particolare  rigore  ai
criteri  di  tutela  del  pluralismo,  imparzialita',   indipendenza,
parita' di  trattamento  tra  diversi  soggetti  politici  e  opposte
indicazioni di voto, sui temi oggetto  del  referendum,  al  fine  di
consentire al maggior numero di ascoltatori di  averne  una  adeguata
conoscenza. 
  3. In tutte le trasmissioni che,  ai  sensi  e  con  i  limiti  del
presente  provvedimento,  operano  riferimenti  ai  temi  propri  del
referendum, gli spazi sono ripartiti  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari  al
quesito.