LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, e' stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28; Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016. 2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialita', indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. 3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.