IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
«Orizzonte  2020»,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014,  n.
25; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 25 luglio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 179 del 4  agosto  2014,  con  il  quale  sono
individuati i termini e le modalita' di presentazione  delle  domande
per l'accesso alle agevolazioni  previste  dal  predetto  decreto  20
giugno 2013, nonche' le condizioni, i punteggi e le soglie minime per
la valutazione delle domande; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, la Sezione 4  del  Capo  III,  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento al regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del decreto 20 giugno 2013; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 3 novembre 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14
gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la  convenzione
stipulata in data 29 ottobre 2014 tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale  S.p.a.,  nel
seguito   Soggetto   gestore,   in   qualita'   di   mandataria   del
raggruppamento temporaneo di  operatori  economici  costituitosi  con
atto  del  23  ottobre  2014,  per  l'affidamento  del  servizio   di
assistenza e supporto  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per
l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e  istruttori
connessi  alla  concessione,  all'erogazione,  ai  controlli   e   al
monitoraggio delle agevolazioni concesse in  favore  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 109 del 13 maggio 2015, recante  l'intervento  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile a favore  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
realizzati nell'ambito di accordi tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere
la competitivita' di imprese di rilevanti dimensioni e  di  specifici
territori; 
  Considerato che con il  predetto  decreto  sono  state  accantonate
risorse  a   valere   sul   Fondo   per   la   crescita   sostenibile
complessivamente pari a euro 80.000.000,00 e che  ad  oggi  risultano
sottoscritti accordi che impegnano euro 26.900.000,00  e  in  via  di
definizione accordi per  i  quali  sara'  necessario  impegnare  euro
54.000.000,00; 
  Considerata l'esigenza  di  continuare  a  sostenere,  nell'attuale
congiuntura  economica,  la  competitivita'   di   specifici   ambiti
territoriali o settoriali,  attraverso  un  intervento  in  grado  di
favorire l'adozione di innovazioni  dei  processi  produttivi  o  dei
prodotti derivanti dallo sviluppo delle  tecnologie  individuate  dal
Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca,
lo sviluppo e l'innovazione  «Orizzonte  2020»,  concorrendo  in  tal
modo,  tra  l'altro,  a  favorire  la  competitivita'  di   territori
caratterizzati  da  situazioni  di  crisi  industriali  con   impatto
significativo sullo sviluppo e  sull'occupazione  ovvero  a  favorire
l'attrazione di investimenti dall'estero; 
  Considerata la disponibilita' nella contabilita' speciale  n.  1201
di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile,  al  netto  degli
impegni gia' assunti,  utili  ad  assicurare  un'ulteriore  copertura
finanziaria dell'intervento; 
  Ritenuto di destinare  ulteriori  risorse,  nella  misura  di  euro
80.000.000,00, per la prosecuzione degli interventi di cui al  citato
decreto ministeriale 1° aprile 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del
Fondo per la crescita sostenibile la somma dianzi indicata, a  valere
sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari a euro  80.000.000,00 delle  risorse  disponibili
nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile e'  attribuita  alla  sezione  del  Fondo  relativa  alla
finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, ai fini della prosecuzione degli  interventi  di
cui al decreto ministeriale 1° aprile 2015 menzionato nelle premesse. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1  sono  integrate  dalle
ulteriori risorse finanziarie  comunitarie,  nazionali,  regionali  e
locali definite nei singoli accordi di programma. 
  3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 si applica
quanto stabilito all'art. 6, comma 3,  del  decreto  ministeriale  1°
aprile 2015. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 agosto 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2016 
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