IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2013  n.  23390,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale -
n. 167 del 18 luglio 2013, con il quale e' stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio per la promozione dei vini a  denominazione  di
origine  controllata  delle  Grance  Senesi   il   riconoscimento   e
l'incarico  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOC Grance Senesi; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la  promozione  dei  vini   a
denominazione  di  origine  controllata  delle   Grance   Senesi   ha
dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Grance Senesi». Tale verifica  e'
stata   eseguita   sulla   base   delle    attestazioni    rilasciate
dall'organismo di controllo,  Toscana  Certificazione  Agroalimentare
S.r.l., con nota prot. n. 2295/16 del 30 luglio 2016,  autorizzato  a
svolgere l'attivita' di controllo sulla DOC «Grance Senesi»; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio per la promozione dei vini
a denominazione di origine controllata delle Grance Senesi, approvato
da questa Amministrazione, e' stato sottoposto alla verifica  di  cui
all'art. 3, comma 2, del  citato  decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la promozione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata delle Grance Senesi a svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto
legislativo n. 61/2010 per la DOC «Grance Senesi»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23390,  al  Consorzio  per  la
promozione dei vini a  denominazione  di  origine  controllata  delle
Grance Senesi, con sede legale in Rapolano  Terme  (Siena),  frazione
Serre di Rapolano presso il  Museo  della  Grancia,  via  dell'Antica
Grancia,  snc,  a  svolgere  le  funzioni  di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n.
61/2010 per la DOC «Grance Senesi». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale  2  luglio  2013,  n.  23390,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 20 settembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate