IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l'art. 56 rubricato «Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto», che riconosce un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; Visto il comma 4 del predetto art. 56, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 1589/2015 del consiglio del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 16, relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), e l'art. 10, comma 1, lettera c); Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente «Disposizioni in campo ambientale»; Vista la circolare del Ministero sanita' 12 aprile 1995, n. 7; Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1996; Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996; Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001, e' stato adottato il «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta; b) alle modalita' e ai termini per la concessione del credito d'imposta; c) alle disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa; d) alla determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio; e) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo.