IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1730/2016   della
Commissione del 22  settembre  2016,  la  denominazione  «Pizzoccheri
della Valtellina»  riferita  alla  categoria  «Pasta  alimentare»  e'
iscritta quale Indicazione geografica  protetta  nel  registro  delle
Denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  Indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4,
del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione  geografica  protetta  «Pizzoccheri  della   Valtellina»,
registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1730/2016  del
22 settembre 2016. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Pizzoccheri  della  Valtellina»,  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni
conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti  al  rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 4 ottobre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate