IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/127/CE  della  Commissione  del  18  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra  i  quali
le sostanze  attive  (Z)-8-dodecen-1-yl  acetate,  (E)-8-dodecen-1-yl
acetate,    (Z)-8-dodecen-1-ol,    (E)-5-decen-1-yl     acetate     e
(E)-5-decen-1-ol; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  delle  sostanze  attive
(Z)-8-dodecen-1-yl     acetate,      (E)-8-dodecen-1-yl      acetate,
(Z)-8-dodecen-1-ol,  (E)-5-decen-1-yl  acetate   e   (E)-5-decen-1-ol
decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al  regolamento
(UE) 540/2011; 
  Visto il decreto del 12 marzo 2009 di autorizzazione all'immissione
in  commercio  e  all'impiego  del  prodotto  fitosanitario  «Ecodian
Combi»; 
  Vista la richiesta presentata dall'impresa  Isagro  Spa,  con  sede
legale in Milano, via Caldera n. 21 - 20153,  volta  ad  ottenere  la
ri-registrazione   secondo   i   principi   uniformi   del   prodotto
fitosanitario  in  questione  sulla  base  del   dossier   presentato
dall'impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'allegato  III
del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento
(UE) n. 545/2011 della Commissione; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo, svolto dall'Universita' di Pisa, al fine di  ri-registrare
il prodotto di cui trattasi fino  al  31  agosto  2019,  alle  stesse
condizioni di impiego; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di  scadenza
dell'approvazione delle sostanze attive  (Z)-8-dodecen-1-yl  acetate,
(E)-8-dodecen-1-yl  acetate,   (Z)-8-dodecen-1-ol,   (E)-5-decen-1-yl
acetate e (E)-5-decen-1-ol, il prodotto fitosanitario  in  questione,
alle  condizioni  definite  dalla  valutazione  secondo  i   principi
uniformi di cui all'allegato VI del  regolamento  (CE)  n.  546/2011,
sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato  III
del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento
(UE)  n.   545/2011   della   Commissione,   relativo   al   prodotto
fitosanitario «Ecodian Combi»; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  agosto  2019,  data  di   scadenza
dell'approvazione delle sostanze attive  (Z)-8-dodecen-1-yl  acetate,
(E)-8-dodecen-1-yl  acetate,   (Z)-8-dodecen-1-ol,   (E)-5-decen-1-yl
acetate e (E)-5-decen-1-ol, il prodotto fitosanitario ECODIAN  COMBI,
registrato con decreto  del  12  marzo  2009  al  n.  13085,  a  nome
dell'impresa Isagro Spa, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21
- 20153, autorizzato con  le  condizioni  e  sulle  colture  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fissata in  applicazione
dei principi uniformi. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguate secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto   fitosanitario   munito   dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 9 settembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco