IL DIRETTORE GENERALE 
                        della pesca marittima 
                         e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013  n.  105  «Regolamento  recante   organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali»  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.
57»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del  decreto  legislativo  18
maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24
gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la  concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo
2012, n. 27, che prevede  la  possibilita'  per  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  stipulare  con  le
Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle  stesse
istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra
quelle indicate nel medesimo art. 5; 
  Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive  modificazioni
ed integrazioni ed in particolare  l'art.  12  secondo  il  quale  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto
Vicario, con la quale si definisce attivita' meramente  gestionale  e
pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura la facolta' di individuare attivita' prioritarie di
intervento per lo sviluppo  del  settore  della  filiera  ittica  cui
destinare l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo  di
bilancio nonche' il relativo iter procedurale; 
  Viste le risorse disponibili per la corrente annualita' recate  dal
pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni
per lo sviluppo della filiera della pesca»; 
  Considerata  l'esigenza,   in   attuazione   della   normativa   di
riferimento, di conferire massima efficacia alle attivita' oggetto di
convenzione al fine del raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo
del settore attraverso le sotto indicate misure; 
  Ritenuto  necessario  individuare,  nel  particolare   momento   di
congiuntura economica, specifiche  priorita'  previste  dall'art.  5,
comma 1, del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  come
modificato dall'art. 67 del  decreto-legge  24  gennaio  2012  n.  1,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture  e  la  competitivita'»,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo  2012,  n.
27, nonche' i criteri e le modalita' di selezione delle  proposte  da
finanziare mediante convenzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente decreto individua le attivita'  prioritarie  per  il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della  pesca
ai sensi dell'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 226, come  modificato  dall'art.  67  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la  concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 
  2.  Con  il  presente  decreto  vengono  altresi'  determinate   le
modalita'  di  presentazione  dei  progetti  afferenti  le  attivita'
prioritarie ed i relativi criteri di valutazione nonche'  il  riparto
dello stanziamento complessivo. 
  3. Ai fini del presente  decreto  per  «attivita'  prioritarie»  si
intendono le attivita' definite e  individuate  tra  quelle  previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'».