IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita' per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto Vicario, con la quale si definisce attivita' meramente gestionale e pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facolta' di individuare attivita' prioritarie di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica cui destinare l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio nonche' il relativo iter procedurale; Viste le risorse disponibili per la corrente annualita' recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»; Considerata l'esigenza, in attuazione della normativa di riferimento, di conferire massima efficacia alle attivita' oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore attraverso le sotto indicate misure; Ritenuto necessario individuare, nel particolare momento di congiuntura economica, specifiche priorita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' i criteri e le modalita' di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni; Decreta: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Il presente decreto individua le attivita' prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 2. Con il presente decreto vengono altresi' determinate le modalita' di presentazione dei progetti afferenti le attivita' prioritarie ed i relativi criteri di valutazione nonche' il riparto dello stanziamento complessivo. 3. Ai fini del presente decreto per «attivita' prioritarie» si intendono le attivita' definite e individuate tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».