IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                della ragioneria generale dello Stato 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 113  del  24
giugno 2016, come  modificato  dalla  legge  7  agosto  2016  n.  160
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 194 del 20 agosto 2016) che
dispone  testualmente:  «Al  fine  di  consentire   l'erogazione   di
contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e
prestiti obbligazionari da parte  dei  comuni,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un  fondo  con  una
dotazione iniziale di 14 milioni di euro per  l'anno  2016  e  di  48
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»; 
  Visto il successivo comma 2, del citato art. 9-ter, che stabilisce:
«Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema  web  del
Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016,
per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017  e
2018, con criteri e modalita' stabiliti  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
emanare entro il 30 settembre 2016.»; 
  Considerato che il comma 3, stesso art. 9-ter prevede: «Agli  oneri
derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e  a
48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si  provvede,
per l'anno 2016, mediante riduzione del  fondo  di  cui  all'art.  1,
comma 540, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e,  per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte  nel
Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15  marzo
1997, n. 59.»; 
  Visto il comma 4, del  richiamato  art.  9-ter  che  dispone:  «Per
l'anno  2016,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma   1   e'
ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro,
con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della  sanzione
di cui all'art. 31, comma 26, lettera a),  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato,  al
30 settembre 2016, ai sensi del medesimo art. 31 della legge  n.  183
del 2011, e  a  tal  fine  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di  cui  all'art.  1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»; 
  Tenuto conto che l'estinzione anticipata,  totale  o  parziale,  di
mutui  e  prestiti  obbligazionari  da  parte  dei  comuni,  riferita
all'anno 2016, puo' perfezionarsi anche successivamente alla data  31
ottobre 2016, di presentazione del modello ma, comunque, non oltre il
31 dicembre 2016; 
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di   consentire   ai   comuni
interessati  di  tramettere,  anche  se  con  dati   provvisori,   la
certificazione  nei  termini  di  legge,   dando   agli   stessi   la
possibilita' dopo il 31 dicembre 2016, di  poter  indicare,  con  una
ulteriore  certificazione,  il  dato   effettivo   degli   indennizzi
sostenuti per  l'estinzione  anticipata  dei  mutui  e  dei  prestiti
obbligazionari; 
  Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali; 
  Considerate  le  esigenze  di  celerita'  e   semplificazione   del
procedimento; 
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   predisporre    le    procedure
informatizzate, nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni
potenzialmente beneficiari di formulare  apposita  richiesta  per  la
concessione, per l'anno 2016, di un contributo  erariale  a  sostegno
dei soli costi sostenuti per gli indennizzi  relativi  all'estinzione
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   Pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Enti destinatari della misura finanziaria 
 
  1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160,  sono
legittimati alla richiesta per  l'ottenimento  per  l'anno  2016  del
contributo erariale i soli comuni che hanno  provveduto,  ovvero  che
intendano procedere, nell'anno 2016 all'estinzione anticipata, totale
o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari.