IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la  legge  22  febbraio  2001,  n.  36  «Legge  quadro  sulla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  «Codice  delle
comunicazioni elettroniche» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
214 del 15 settembre 2003; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116,   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
le definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, recante «Fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003; 
  Considerato che le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei
livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate  nella  norma
CEI 211-7 o specifiche norme  emanate  successivamente  dal  Comitato
elettrotecnico italiano; 
  Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto  le  linee
guida, inviate con nota prot. n. 53078 del 18 dicembre 2014, relative
ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle
strutture degli edifici e approvate dal Consiglio federale in data 17
dicembre 2014; 
  Acquisito il parere favorevole della  XIII  commissione  permanente
del Senato della Repubblica, con osservazioni; 
  Acquisito il parere favorevole della  VIII  commissione  permanente
della Camera dei deputati, con osservazioni; 
  Considerati gli approfondimenti  tecnici  effettuati  dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA in merito ai pareri delle commissioni parlamentari di
Camera e Senato a seguito dei quali hanno predisposto le nuove  linee
guida relative ai valori di assorbimento del  campo  elettromagnetico
da parte delle strutture degli  edifici  e  approvate  dal  Consiglio
federale dell'SNPA in data 15 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le linee guida ex decreto-legge  n.  179  del  18
ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA  relativamente
ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle
strutture degli edifici, cosi' come  riportate  nell'allegato  1  che
costituisce parte integrante al presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d) del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni, le  linee
guida di cui al presente decreto  sono  aggiornate  con  periodicita'
semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare. 
  3. Nel caso in cui per pareti e  coperture  con  finestre  o  altre
aperture di analoga natura il Gestore adotta fattori di  attenuazione
diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB, le Agenzie
potranno provvedere al rilascio  del  parere  ambientale  di  propria
competenza vincolando la validita' dello stesso alla effettuazione di
misurazioni, una volta che l'impianto e' attivo, volte alla  verifica
del rispetto dei limiti e quindi  alla  correttezza  dei  fattori  di
attenuazione utilizzati. Tale attivita' di controllo e' a carico  del
gestore stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti