IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed in particolare il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo XI, che estende alcune tutele alle lavoratrici autonome; Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante «Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole», che al comma 1 prevede che alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne venga corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni, la quale, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'art. 4, comma 24, lettera b), attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 28 ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al citato art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in favore delle lavoratrici madri dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonche' delle iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che all'art. 1, comma 282, stabilisce che al fine di sostenere la genitorialita' il beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative e che al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale, ai medesimi fini di cui al comma 282, estende il beneficio previsto dall'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in via sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici; Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in particolare, il paragrafo 5 relativo all'elenco delle strutture accreditate eroganti servizi per l'infanzia; Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; Decreta: Art. 1 Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del periodo di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facolta' di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.