IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Visto l'art. 24, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno  2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, che in sede di interpretazione autentica ha  stabilito  che  «le
regole tecniche di riparto  sono  basate  sull'esame  comparativo  di
appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli  enti  e
dagli  organismi  dello  spettacolo  e  possono   definire   apposite
categorie tipologiche del soggetti ammessi a presentare domanda,  per
ciascuno dei  settori  delle  attivita'  di  danza,  delle  attivita'
musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello
spettacolo viaggiante»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del 10 febbraio 2014  concernente  la  rideterminazione
del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso  la
Direzione generale per il cinema  e  la  Direzione  generale  per  lo
spettacolo dal vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del
decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni  dalla
legge 7 ottobre 2013 n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  1°  luglio  2014,  recante:   «Nuovi   criteri   per
l'erogazione e modalita' per la  liquidazione  e  l'anticipazione  di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 5  novembre  2014,  concernente  modifiche  al  decreto
ministeriale 1°  luglio  2014,  con  riguardo  al  ruolo  svolto  nel
panorama culturale e artistico italiano ed europeo  della  Fondazione
piccolo teatro di Milano; 
  Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 3 febbraio 2016 e 5 febbraio 2016, recanti «Modifiche  al
decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'  e  del  turismo  1°
luglio 2014»; 
  Considerato che, sulla base del decreto ministeriale 1° luglio 2014
e successive modificazioni, l'Amministrazione BACT concede contributi
per  progetti  triennali,  corredati  da   programmi   per   ciascuna
annualita', in base agli stanziamenti del Fondo; 
  Tenuto  conto  del  fatto  che  non  si  e'  ancora   concluso   il
procedimento di valutazione da parte delle Commissioni consultive per
lo spettacolo dal vivo; 
  Visto il parere dell'Ufficio legislativo del MiBACT del  27  luglio
2016, prot. n. 22580, con il  quale  viene  confermato  il  principio
della triennalita' come strumento di potenziamento e  stabilizzazione
del sistema di finanziamento della attivita' di spettacolo; 
  Rilevata l'esigenza di assicurare al sistema un adeguato e coerente
livello dell'entita' dei contributi assegnati nell'arco del triennio,
che  sviluppi  in  termini  di  compatibilita'  il  principio   della
competizione con quello della continuita'  e  che  consenta  di  dare
sostenibilita' alle programmazioni a carattere pluriennale, anche  in
considerazione degli obiettivi  strategici  di  cui  all'art.  2  del
decreto ministeriale 1° luglio 2014; 
  Tenuto conto della peculiarita' di alcuni settori e del sostegno  a
fondazioni ed accademie di cui agli articoli 36, 37, 38, 44, 45,  46,
47, 48, 48-bis del decreto ministeriale 1° luglio 2014  e  successive
modificazioni; 
  Rilevata l'esigenza di apportare ulteriori modificazioni al decreto
ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  15
settembre 2016; 
  Tenuto  conto  degli  esiti  della  Conferenza  unificata  del   15
settembre 2016 e delle finalita' che il  Governo,  le  Regioni  e  le
Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno inteso perseguire  attraverso
la predetta Intesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 50 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive
modificazioni dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis:
"Ad eccezione delle tipologie di contributo previste  dagli  articoli
36, 37, 38, 44,  45,  46,  47,  48,  48-bis,  l'entita'  dei  singoli
contributi assegnati per la seconda e terza annualita'  del  triennio
non puo' registrare un incremento superiore al sette  per  cento  del
contributo assegnato al progetto  presentato  dal  medesimo  soggetto
nell'annualita' precedente». 
  2. All'art. 6, comma 3,  lettera  d)  e  comma  8-bis  del  decreto
ministeriale 1° luglio 2014 e successive modificazioni dopo la parola
«decreto» e' aggiunta la seguente frase: «nella misura non  inferiore
alla  somma  assegnata  come   contributo   FUS   nell'esercizio   di
riferimento». 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
entra in vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 30 settembre 2016 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti  MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3913