IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art.  11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 64, concernente ulteriori  funzioni  dell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto l'art. 40 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», il quale prevede  che
le  pubbliche  amministrazioni  formano  gli  originali  dei   propri
documenti, inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,  elenchi  e  pubblici
registri, con mezzi informatici secondo le  disposizioni  di  cui  al
Codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Codice; 
  Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, il quale dispone che  i  pubblici  registri  immobiliari  possono
essere formati e conservati su supporti  informatici  in  conformita'
alle disposizioni del Codice, secondo le  regole  tecniche  stabilite
dall'art. 71, nel rispetto della normativa speciale  e  dei  principi
stabiliti dal codice civile; 
  Visto il decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,  recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art.
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche», in vigore dal 14 settembre 2016; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  20  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 marzo 2014, n.  59,  recante
«Regole tecniche in materia di  sistema  di  conservazione  ai  sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  gennaio  2015,
n.  8,  recante  «Regole   tecniche   in   materia   di   formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Considerato che i registri immobiliari sono formati e conservati su
supporto informatico in conformita' alle disposizioni  e  secondo  le
regole tecniche stabilite dal Codice  dell'amministrazione  digitale,
nel rispetto della normativa speciale e dei  principi  stabiliti  dal
Codice civile; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Registri immobiliari conservati su supporti informatici 
 
  1. I registri immobiliari formati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente  provvedimento  sono  conservati  dall'Agenzia
delle entrate unicamente su supporti informatici in conformita'  alle
regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 
  2. Con successivi provvedimenti le disposizioni di cui al  comma  1
potranno essere  estese  anche  a  registri  immobiliari  formati  su
supporti informatici in data antecedente.