IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonche' del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo"; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo"; Viste le indicazioni operative di cui alla nota prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; Acquisite le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Disposizioni in materia di adempimenti connessi alle attivita' dell'Istituto nazionale di statistica 1. In deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2015, le rilevazioni condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i connessi adempimenti gravanti su cittadini, imprese e istituzioni pubbliche e private residenti o operanti nella aree interessate sono sospesi per l'anno in corso nelle aree dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.