IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002,
n. 286, lo stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione  degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  "Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016"; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19  settembre
2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonche' del  10  ottobre
2016, n. 399, recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione
civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016"; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo"; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo"; 
  Viste  le  indicazioni  operative  di  cui  alla  nota   prot.   n.
UC/TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'articolo 1, comma 2, della  sopra  citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 
  Acquisite le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  adempimenti  connessi  alle  attivita'
                dell'Istituto nazionale di statistica 
 
  1. In deroga all'articolo 7 del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2015, le rilevazioni condotte  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT), i connessi  adempimenti  gravanti  su  cittadini,
imprese e istituzioni pubbliche e private residenti o operanti  nella
aree interessate sono sospesi per l'anno  in  corso  nelle  aree  dei
comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189.