IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  di
seguito decreto legislativo n. 102  del  2014,  recante  l'attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE ed  in  particolare  il  comma  5  che  dispone  che  le
modalita'  per  l'esecuzione  del  programma  di  interventi  per  il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale,  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti e il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante recepimento della direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come  convertito  dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito   con
modificazione dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 12; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto 16  febbraio  2016  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   recante    l'aggiornamento    della    disciplina    per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da
fonti rinnovabili (cd. Conto termico); 
  Visto il Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza  energetica,
approvato con decreto 17 luglio  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176  e  successivamente  trasmesso  alla  Commissione
europea in attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  2  della  direttiva
2012/27/UE; 
  Visto l'art. 17, comma 35 della legge  28  dicembre  2015,  n.  209
concernente  il  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2016-2018,
che prevede disposizioni semplificative ai fini  dell'attuazione  del
programma di interventi previsto dall'art. 5, comma  2,  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n.  102  e  in  particolare  autorizza  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  ad  apportare,  con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,
variazioni compensative, in termini di residui, di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del  Ministero  dello
sviluppo economico relativi all'attuazione del  citato  programma  di
interventi e i correlati  capitoli  degli  stati  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato  il  potenziale  di  efficientamento  energetico  degli
immobili della pubblica amministrazione centrale; 
  Considerata la necessita' di fornire alle amministrazioni  centrali
un'indicazione  chiara  circa  le  procedure  per  l'esecuzione   del
programma  annuale  di  interventi   per   il   miglioramento   della
prestazione energetica degli immobili dalle stesse occupati; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione
dei programmi di interventi per il  miglioramento  della  prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale  ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il  presente  decreto  disciplina  in
particolare: 
    a) le modalita' di finanziamento; 
    b) le modalita' e i criteri per l'individuazione e  la  selezione
degli interventi ammessi al finanziamento; 
    c) la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione
del programma di interventi; 
    d) le attivita' di informazione e assistenza tecnica necessarie; 
    e) il coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma. 
  3. Restano comunque esclusi dai programmi di cui  al  comma  1  gli
interventi sugli  immobili  individuati  dall'art.  5,  comma  6  del
decreto legislativo n. 102 del 2014.