IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di seguito decreto legislativo n. 102 del 2014, recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ed in particolare il comma 5 che dispone che le modalita' per l'esecuzione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo; Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 12; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cd. Conto termico); Visto il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell'art. 24, paragrafo 2 della direttiva 2012/27/UE; Visto l'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, che prevede disposizioni semplificative ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato il potenziale di efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale; Considerata la necessita' di fornire alle amministrazioni centrali un'indicazione chiara circa le procedure per l'esecuzione del programma annuale di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili dalle stesse occupati; Decretano: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina in particolare: a) le modalita' di finanziamento; b) le modalita' e i criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento; c) la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di interventi; d) le attivita' di informazione e assistenza tecnica necessarie; e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma. 3. Restano comunque esclusi dai programmi di cui al comma 1 gli interventi sugli immobili individuati dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.