IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. 54789, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 269 - del 16 novembre 2013, con il quale e' stato  attribuito  per
un triennio al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione
dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese il  riconoscimento  e
l'incarico  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOCG «Erbaluce di Caluso o Caluso» e  le  DOC
«Carema» e «Canavese»; 
  Visto che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione
dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema  e  Canavese  non  ha  trasmesso
parte dei documenti e delle informazioni di cui ai punti  1,  2  e  3
dell'allegato al decreto dipartimentale  12  maggio  2010,  n.  7422,
relativi all'anno 2014; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che disciplina le misure applicabili ai consorzi  di  tutela  in
caso di inadempimento delle previsioni di cui al decreto stesso; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio  2016,  n.  58522,  con  il
quale al Consorzio volontario per la tutela e la  valorizzazione  dei
vini DOCG di  Caluso  e  DOC  Carema  e  Canavese  e'  stato  sospeso
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma  1  e  4,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Erbaluce di
Caluso o Caluso» e per  le  DOC  «Carema»  e  «Canavese»,  fino  alla
comunicazione di esito positivo della  verifica  di  cui  al  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Vista  la  nota  6  ottobre  2016,   n.   74082,   con   la   quale
l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio volontario per la tutela
e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema  e  Canavese
il corretto adempimento degli obblighi prescritti ed il rispetto  dei
requisiti minimi operativi di cui al decreto legislativo n. 61/2010; 
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   revoca   della
sospensione  temporanea  dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1  e  4,  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per  la  DOCG  «Erbaluce  di
Caluso o Caluso» e per le DOC «Carema»  e  «Canavese»,  al  Consorzio
volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di  Caluso
e DOC Carema e Canavese; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' revocato il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 58522 con
il quale al Consorzio volontario per la tutela  e  la  valorizzazione
dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema  e  Canavese  e'  stato  sospeso
l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma  1  e  4,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Erbaluce di
Caluso o Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese». 
  2. Il Consorzio volontario per la tutela e  la  valorizzazione  dei
vini DOCG di Caluso e DOC Carema  e  Canavese,  con  sede  legale  in
Caluso (TO), piazza Ubertini  n.  1,  e'  incaricato  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Erbaluce di Caluso o Caluso» e per le
DOC «Carema» e «Canavese»,  conferito  con  decreto  ministeriale  28
ottobre 2013, n. 54789. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
emanazione. 
    Roma, 19 ottobre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate