IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014)», e successive modificazioni,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 229, primo periodo, il quale dispone che il  Ministro
della salute  adotti  un  decreto  ministeriale,  sentiti  l'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per l'avvio, anche in  via  sperimentale  e  nel  limite  di
cinque milioni di euro, dello screening  neonatale  per  la  diagnosi
precoce di patologie metaboliche  ereditarie,  per  la  cui  terapia,
farmacologica  o  dietetica,  esistano   evidenze   scientifiche   di
efficacia terapeutica o per le quali vi siano  evidenze  scientifiche
che una diagnosi precoce neonatale comporti un vantaggio  in  termini
di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione,  anche  di
tipo dietetico; 
  Vista, altresi',  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2015)» e in  particolare  l'art.  1,
comma 167, a tenore del quale «L'autorizzazione di spesa  di  cui  al
comma 229 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»; 
  Vista la legge 19 agosto 2016, n.  167,  recante  «Disposizioni  in
materia di accertamenti  diagnostici  neonatali  obbligatori  per  la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»; 
  Visto il secondo periodo del citato art. 1, comma 229  della  legge
n. 147 del 2013, con il quale si prevede che il Ministro della salute
definisca l'elenco delle patologie su  cui  effettuare  lo  screening
neonatale; 
  Ritenuto opportuno definire, per la  stretta  interconnessione  tra
quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del  citato  art.  1,
comma 229,  l'elenco  delle  patologie  quale  allegato  al  presente
decreto ministeriale che dispone l'avvio dello screening neonatale; 
  Considerato l'elenco delle  patologie  predisposto  dal  Gruppo  di
lavoro  per  la   «elaborazione   di   linee   guida   cliniche   per
l'individuazione di protocolli applicativi per lo screening neonatale
esteso», gia' istituito presso  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali - Age.na.s.; 
  Tenuto conto che il nuovo assetto normativo determina l'obbligo  di
rafforzare ed estendere gli attuali programmi di screening  neonatale
a tutto il territorio nazionale per una  efficace  prevenzione  delle
malattie metaboliche  ereditarie,  sulla  base  dei  progressi  delle
tecniche   diagnostiche,    favorendo    la    massima    uniformita'
nell'applicazione della diagnosi  precoce  neonatale  sul  territorio
nazionale  e  l'individuazione   di   bacini   di   utenza   ottimali
proporzionati all'indice di natalita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
1999, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle
province autonome di Trento e  Bolzano  in  materia  di  accertamenti
utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di  obbligatorieta'
del  controllo  per  l'individuazione  e  il  tempestivo  trattamento
dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e  della  fibrosi
cistica»; 
  Visto il decreto ministeriale  18  maggio  2001,  n.  279,  recante
«Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie  rare
e  di  esenzione  dalla  partecipazione  al  costo   delle   relative
prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano su «Riconoscimento  di  Centri  di  coordinamento
regionali e/o interregionali, di presidi assistenziali sovraregionali
per patologie a bassa  prevalenza  e  sull'attivazione  dei  registri
regionali ed  interregionali  delle  malattie  rare»,  sancito  dalla
Conferenza Stato-regioni (Rep. Atti n. 103/CSR del 10 maggio 2007); 
  Visto l'Accordo sancito tra il Governo, le regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento «Piano nazionale per le
malattie rare (PNMR)» (Rep. Atti n. 140/CSR del 16 ottobre 2014); 
  Vista  l'Autorizzazione  n.  8/2014  «Autorizzazione  generale   al
trattamento dei dati genetici - 11 dicembre 2014» del Garante per  la
protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
301 del 30 dicembre 2014; 
  Ritenuto che l'esecuzione dello screening neonatale possa  giovarsi
positivamente  della  riorganizzazione  dei  punti  nascita  prevista
dall'«Accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, le province, i comuni e le  comunita'  montane  sul
documento concernente "Linee di indirizzo per  la  promozione  ed  il
miglioramento della qualita', della sicurezza  e  dell'appropriatezza
degli  interventi  assistenziali  nel  percorso  nascita  e  per   la
riduzione del taglio cesareo"» sancito in Conferenza Unificata il  16
dicembre 2010; 
  Fermo restando quanto  previsto  in  tema  di  screening  neonatale
obbligatorio dalla legge 5 maggio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate», dall'art. 6, dalla legge 23  dicembre  1993,  n.  548,
recante «Disposizioni per la prevenzione  e  la  cura  della  fibrosi
cistica», e dal richiamato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 9 luglio 1999; 
  Considerato  che  per  garantire  gli  standard  qualitativi  degli
screening neonatali, ridurre il numero di richiami dei nati esaminati
e ottimizzare i tempi di intervento per la presa in  carico  clinica,
nonche' per favorire l'uso efficiente delle risorse, e' opportuno che
i laboratori per lo screening operino su adeguati bacini  di  utenza,
anche tramite appositi accordi interregionali; 
  Dato atto che lo screening neonatale  esteso  mediante  la  tecnica
diagnostica denominata «Spettrometria di  massa  tandem»  (MS/MS)  e'
gia'  attuato  in  alcune  regioni,  in   aggiunta   agli   screening
obbligatori sopra enunciati, sulla base di appositi atti regionali; 
  Dato  atto che  in  alcune  regioni  sono  utilizzate  anche  altre
tecnologie  per  lo  screening  di   alcune   patologie   metaboliche
ereditarie; 
  Considerato che diversi metodi potranno in futuro essere utilizzati
per lo screening neonatale esteso in base  alle  aggiornate  evidenze
scientifiche; 
  Considerato che, sulla base degli attuali standard  di  riferimento
nazionali e internazionali, la raccolta dello  spot  ematico  per  lo
screening neonatale, sia obbligatorio che esteso, avviene fra le 48 e
le 72 ore di vita del neonato, anche  nelle  situazioni  di  parto  a
domicilio; 
  Considerata l'importanza dell'invio  tempestivo  dei  campioni  dai
punti nascita ai laboratori per lo screening neonatale, nel  rispetto
degli standard qualitativi raccomandati; 
  Considerato che l'implementazione dello screening neonatale  esteso
va  condotta  all'interno  di  percorsi  diagnostico-terapeutici  che
assicurino  controllo  e  uniformita'  nella  definizione  dei  casi,
nonche' la standardizzazione dei protocolli di cura  e  di  follow-up
presso i centri  clinici  per  le  malattie  metaboliche  ereditarie,
individuati dalle Regioni e  PPAA  all'interno  della  rete  malattie
rare; 
  Ritenuto opportuno che le regioni stipulino accordi per ottimizzare
l'utilizzo  delle  risorse  e  delle   competenze   disponibili   nei
laboratori e nei centri gia' operativi per  le  malattie  metaboliche
ereditarie, anche in relazione al numero dei nati e alla  popolazione
residente; 
  Ravvisata la necessita' di prevedere azioni di formazione sullo SNE
per il personale sanitario coinvolto nel  percorso  nascita,  nonche'
iniziative di aggiornamento professionale per gli operatori coinvolti
nel programma di screening,  come  pure  iniziative  di  informazione
sull'importanza della diagnosi precoce  delle  patologie  metaboliche
ereditarie per tutta la cittadinanza; 
  Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute e  del
Ministro dell'economia e delle finanze del  2  aprile  2015,  n.  70,
«Regolamento  recante   definizione   degli   standard   qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4  giugno  2015,
Serie generale n. 127; 
  Sentito l'Istituto superiore di sanita'; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 20 aprile 2014; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del / /2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Malattie metaboliche ereditarie da 
               sottoporre a screening neonatale esteso 
 
  1. Lo screening neonatale esteso, previsto dall'art. 1, comma  229,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, di seguito indicato come SNE, e'
effettuato, anche in  via  sperimentale,  sino  a  concorrenza  delle
risorse  finanziarie  disponibili,  per  la  diagnosi  precoce  delle
patologie elencate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente  decreto,
che costituiscono il panel di base comune a  livello  nazionale,  sui
nati a seguito di parti effettuati nelle strutture  ospedaliere  o  a
domicilio, utilizzando il campione ematico essiccato su carta bibula,
di seguito indicato come spot ematico, raccolto con le  modalita'  di
cui all'art. 3. 
  2. Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  della  collaborazione
dell'Istituto superiore di  sanita',  dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (Age.na.s.) e  delle  regioni  e  province
autonome, e sentite le societa' scientifiche di settore, sottopone  a
revisione periodica almeno triennale la lista della patologie di  cui
alle tabelle 1 e 2 allegate, in relazione  all'evoluzione  nel  tempo
delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico  per  le
malattie metaboliche ereditarie. 
  3. L'Istituto superiore di sanita', con  procedure  di  consenso  a
livello  nazionale  che  coinvolgano  le  Societa'  scientifiche   di
settore, l'Age.na.s. le regioni e province autonome, le  associazioni
di  pazienti  maggiormente  rappresentative,  tenendo   conto   delle
evidenze scientifiche internazionali, procede  all'aggiornamento  dei
profili  quali-quantitativi  dei   marker   primari   necessari   per
l'identificazione dei soggetti positivi  allo  SNE  ed  eventualmente
connessi al rischio di scompenso metabolico precoce.