IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, del 10 novembre  2016,  n.
405  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione   civile
conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare,  l'art.
2  dedicato  alla  realizzazione  di  strutture  e  moduli  abitativi
provvisori; 
  Acquisito   il   favorevole   avviso    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'art. 1, comma 2, della sopra  citata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Allestimento e gestione di aree di accoglienza della popolazione  con
  il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container 
  1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi  previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, relativi alla
fornitura, in noleggio, di moduli e all'acquisto dei connessi  arredi
e della biancheria necessaria, in relazione alle esigenze prospettate
dal territorio, il Dipartimento della protezione civile si avvale  di
Consip    S.p.A.    per    l'espletamento    delle    procedure    di
approvvigionamento. 
  2. All'esito dell'espletamento delle procedure  negoziate  per  gli
interventi di cui al comma 1, stanti le condizioni di estrema urgenza
di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si provvede alla stipula  di  Accordi  Quadro  ai
sensi dell'art. 54 del medesimo  decreto  legislativo  n.  50/2016  a
favore del Dipartimento della protezione civile, delle  Regioni,  dei
Comuni e delle strutture  operative  interessate,  sulla  base  delle
esigenze condivise. 
  3. In considerazione dell'estrema  urgenza  della  fornitura,  alla
verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure di
cui al presente  articolo  si  provvede  con  le  modalita'  previste
dall'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50. 
  4. Nei contratti di cui  al  comma  2  il  responsabile  unico  del
procedimento  e  il  direttore   dell'esecuzione   sono   individuati
nell'ambito del personale del Dipartimento  della  protezione  civile
nonche', ove cio' risulti  compatibile  con  la  effettiva  capacita'
operativa  dell'ente,  di  quello  dei  Comuni   interessati,   anche
ricorrendo alle unita' di personale reperite in attuazione di  quanto
previsto dall'art. 4 del citato  decreto-legge  n.  205/2016,  ovvero
nell'ambito di personale qualificato  segnalato  dalle  componenti  e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. 
  5. In considerazione dell'estrema urgenza delle forniture di cui al
comma 1,  finalizzate  all'allestimento  e  gestione  delle  aree  di
accoglienza della popolazione interessata dall'evento,  nonche'  alle
attivita' di assistenza alle persone si provvede con i poteri di  cui
all'art. 2 del citato decreto-legge n. 205/2016 e di  quelli  di  cui
all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, citata in  premessa.
Nell'espletamento delle procedure di  cui  al  presente  articolo  e'
altresi' autorizzato il ricorso all'ulteriore  deroga  alle  seguenti
disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  nei
termini indicati: 
    31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del
procedimento  e  dei  direttori   dell'esecuzione   nell'ambito   del
personale  dei  Comuni  presso  cui  saranno  installati   i   moduli
abitativi, nonche' del personale delle altre componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile; 
    63, comma 6, anche all'ulteriore  scopo  di  consentire  la  piu'
ampia  partecipazione  alla  procedura  negoziata   degli   operatori
economici; 
    68, allo scopo di consentire il reperimento, nel piu' breve tempo
possibile, dei moduli abitativi; 
    74,  comma  4,  allo  scopo  di  accelerare   le   procedure   di
aggiudicazione; 
    75, comma  3,  allo  scopo  di  consentire  l'utilizzo  di  mezzi
straordinari nell'invito dei candidati; 
    79,  allo  scopo  di  consentire  una  rapida  definizione  della
procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei  moduli
abitativi; 
    97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida  definizione
della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la  fornitura  dei
moduli abitativi. 
  6. Allo scopo di consentire la  fornitura  del  maggior  numero  di
moduli abitativi e' altresi' consentita la deroga: 
    all'allegato B  del  decreto  ministeriale  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  dell'11  marzo  2008,  concernente   «Attuazione
dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, per la definizione dei valori limite di  fabbisogno  di  energia
primaria annuo e di trasmittanza termica  ai  fini  dell'applicazione
dei commi 344 e 345, dell'art. 1, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296».