IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002,
n. 286, lo stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione  degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre  2016,  n.
405, del 12 novembre  2016,  n.  406,  recanti  ulteriori  interventi
urgenti  di  protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento
sismico in rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare,  l'art.
2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli  abitativi
provvisori, l'art. 7 contenente misure urgenti per le  infrastrutture
viarie e l'art. 9 contenente disposizioni in materia di interventi di
immediata esecuzione; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'articolo 1, comma 2, della  sopra  citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; 
  Acquisito  l'avviso  favorevole   dell'Autorita'   Nazionale   Anti
Corruzione; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture 
              e moduli abitativi provvisori - container 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2  del  decreto-legge
n. 205/2016, per fronteggiare l'aggravarsi delle  esigenze  abitative
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  colpiti
dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto
2016,  al  fine  di  assicurare  le  attivita'  di  assistenza   alle
popolazioni  colpite  sui  territori  dei  Comuni   interessati,   il
Dipartimento della protezione  civile  provvede  all'allestimento  di
aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi  provvisori  -
container   di   cui   all'art.   1   dell'ordinanza   n.   406/2016,
immediatamente  rimuovibili  al  venir  meno  dell'esigenza,  in   un
contesto  comprensivo  di  strutture  e  servizi   a   supporto   che
garantiscano il  regolare  svolgimento  della  vita  della  comunita'
locale, nelle more della realizzazione delle strutture provvisorie di
emergenza  di  cui  all'articolo  1  della  richiamata  ordinanza  n.
394/2016,  dell'implementazione  delle  altre   soluzioni   abitative
disciplinate  dall'art.  4  della  medesima  ordinanza,  ovvero   del
ripristino  degli  edifici  a  seguito  della   realizzazione   degli
interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge n. 189/2016 e di cui all'art. 9  del  decreto-legge  n.
205/2016. 
  2. Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  sulla  base  delle
indicazioni dei Comuni  interessati,  provvede  alla  ricognizione  e
quantificazione,  anche  speditiva,  dei  rispettivi  fabbisogni   di
massima, considerando il quadro  di  danneggiamento  complessivo,  le
esigenze di assistenza gia' rappresentate, il possibile ricorso  alle
altre e piu' appropriate misure di cui all'art.  4  della  richiamata
ordinanza n. 394/2016. 
  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sulla  base
della quantificazione dei fabbisogni di cui al comma  2,  i  soggetti
specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono: 
    - allo svolgimento della procedura di acquisizione  in  locazione
dei moduli abitativi provvisori - container; 
    - all'ordinativo di fornitura; 
    - all'individuazione  delle  aree  utilizzabili,  assicurando  la
preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private  oltre  che
il contenimento  del  numero  delle  aree,  pur  nel  rispetto  delle
esigenze prospettate; 
    - alla verifica di idoneita' delle aree individuate; 
    - all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3,
comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016; 
    -  alla   predisposizione   delle   aree   individuate   mediante
l'esecuzione dei lavori necessari,  operando  con  i  poteri  di  cui
all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016. 
  4.  Il  soggetto  responsabile  dell'ordinativo  di  fornitura  per
l'acquisizione in locazione  dei  container  abitativi  provvisori  e
servizi connessi provvede, altresi', all'acquisizione,  nella  misura
necessaria, degli arredi e della biancheria  per  l'allestimento  dei
container abitativi provvisori, ai sensi di quanto previsto dall'art.
1 dell'ordinanza n. 406/2016.