IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7 contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9 contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; Acquisito l'avviso favorevole dell'Autorita' Nazionale Anti Corruzione; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di assicurare le attivita' di assistenza alle popolazioni colpite sui territori dei Comuni interessati, il Dipartimento della protezione civile provvede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, in un contesto comprensivo di strutture e servizi a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunita' locale, nelle more della realizzazione delle strutture provvisorie di emergenza di cui all'articolo 1 della richiamata ordinanza n. 394/2016, dell'implementazione delle altre soluzioni abitative disciplinate dall'art. 4 della medesima ordinanza, ovvero del ripristino degli edifici a seguito della realizzazione degli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 205/2016. 2. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle indicazioni dei Comuni interessati, provvede alla ricognizione e quantificazione, anche speditiva, dei rispettivi fabbisogni di massima, considerando il quadro di danneggiamento complessivo, le esigenze di assistenza gia' rappresentate, il possibile ricorso alle altre e piu' appropriate misure di cui all'art. 4 della richiamata ordinanza n. 394/2016. 3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui al comma 2, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono: - allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori - container; - all'ordinativo di fornitura; - all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate; - alla verifica di idoneita' delle aree individuate; - all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016; - alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016. 4. Il soggetto responsabile dell'ordinativo di fornitura per l'acquisizione in locazione dei container abitativi provvisori e servizi connessi provvede, altresi', all'acquisizione, nella misura necessaria, degli arredi e della biancheria per l'allestimento dei container abitativi provvisori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016.