LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo del 1° settembre  1993,  n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB),
che disciplina la  raccolta  del  risparmio  da  parte  dei  soggetti
diversi dalle banche; 
  Visti gli articoli 130 e 131 del TUB, che assoggettano  a  sanzione
penale l'attivita' di  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  e
l'attivita' bancaria svolte abusivamente; 
  Vista la delibera del CICR del 19 luglio 2005, attuativa  dell'art.
11 del TUB; 
  Vista  la  delibera  del  CICR  del  22  febbraio   2006,   recante
integrazioni a quella del 19 luglio 2005; 
 
                               Emana: 
 
le accluse Disposizioni per la raccolta del  risparmio  dei  soggetti
diversi dalle banche. 
  Le accluse Disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2017. A far
data dall'entrata in vigore delle accluse Disposizioni,  e'  abrogato
il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare  n.  229  del  21  aprile
1999. 
  Le  presenti  Disposizioni  saranno   pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art.  8,  comma  2,
del TUB. 
    Roma, 8 novembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Rossi