IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, Segretario generale; 
  Visto l'art. 25, paragrafi 1 e  2,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui  i
dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente
all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca  un  livello  di
protezione adeguato; 
  Visto il paragrafo 6 dell'art. 25 secondo il quale  la  Commissione
europea puo' constatare che un paese terzo garantisce un  livello  di
protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2,  ai  fini  della
tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali
della persona; 
  Considerato, altresi', che gli Stati membri europei devono adottare
le  misure  necessarie   per   conformarsi   alle   decisioni   della
Commissione, rese ai sensi del citato  art.  25,  paragrafo  6  della
direttiva; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice») ed  in
particolare l'art. 44, comma 1, lettera  b),  in  base  al  quale  il
trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti
all'Unione europea puo' avvenire quando sia autorizzato  dal  Garante
sulla base  di  adeguate  garanzie  per  i  diritti  dell'interessato
individuate  con  le  decisioni  della  Commissione  previste   dagli
articoli  25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva
95/46/CE; 
  Tenuto conto altresi' della  pronuncia  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 6 ottobre 2015 in ordine alla causa C-362/14,
Maximillian  Schrems  vs.  Data  Protection  Commissioner,   che   ha
dichiarato invalida la decisione della  Commissione  europea  del  26
luglio 2000 n. 2000/520/CE con cui era  stato  ritenuto  adeguato  il
livello di protezione dei dati personali garantito dagli Stati  Uniti
d'America nel contesto del c.d. regime di «Safe Harbor» (c.d.  regime
di «Approdo sicuro») e a seguito della  quale  e'  stato  avviato  un
intenso dialogo tra la Commissione e le autorita' statunitensi  nella
prospettiva dell'adozione di  una  nuova  decisione  sull'adeguatezza
rispondente ai requisiti dell'art. 25 della direttiva 95/46/CE  quali
interpretati dalla Corte di giustizia (v.  considerando  da  6  a  12
della decisione del 12 luglio 2016 n. 2016/1250); 
  Preso atto che in virtu' della predetta  pronuncia  il  22  ottobre
2015  l'Autorita'  ha  disposto  la  caducazione  dell'autorizzazione
adottata dal Garante in data 10 ottobre 2001 con deliberazione n.  36
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2001  n.  275  -
supplemento ordinario n. 250, doc. web n. 30939) e per  l'effetto  ha
vietato, ai sensi degli articoli 154, comma 1, lettera d)  e  45  del
Codice, ai soggetti esportatori di trasferire,  sulla  base  di  tale
delibera e dei presupposti indicati nella medesima, i dati  personali
dal territorio dello Stato verso  gli  Stati  Uniti  d'America  (cfr.
provvedimento del 22 ottobre 2015, n. 564 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 2001 n. 271, doc. web n. 4396484); 
  Vista la decisione del 12  luglio  2016  n.  2016/1250  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 207 del 1°  agosto
2016), adottata dalla Commissione ai sensi delle  disposizioni  sopra
citate,  secondo  la  quale  l'accordo  denominato  «EU-U.S.  Privacy
Shield» (c.d. «Scudo UE-USA per la  privacy»,  di  seguito  «Scudo»),
costituito dai principi emanati dal Dipartimento del commercio  degli
Stati Uniti il 7 luglio 2016, riportati  nell'allegato  II,  e  dalle
dichiarazioni e dagli impegni ufficiali riportati  nei  documenti  di
cui agli allegati I e da III a VII, garantisce un livello adeguato di
protezione dei  dati  personali  trasferiti  dall'Unione  europea  ad
organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti d'America; 
  Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario  per
l'applicazione della decisione della Commissione  in  conformita'  al
citato art. 44, comma 1, lettera b); 
  Ritenuto che i principi e le dichiarazioni e gli impegni  ufficiali
contenuti nello  «Scudo»,  in  base  alle  valutazioni  svolte  dalla
Commissione  europea,  prevedono  alcune  garanzie  per   i   diritti
dell'interessato che in conformita' al  diritto  dell'Unione  europea
vanno ritenute adeguate ai sensi dell'art. 44, comma  1,  lettera  b)
del Codice (cfr. considerando 13 della decisione del 12  luglio  2016
n. 2016/1250); 
  Preso atto, comunque, del parere n. 1/2016 (WP 238) adottato il  13
aprile 2016  dal  Gruppo  di  lavoro  istituito  dall'art.  29  della
direttiva 95/46/CE (di seguito «Gruppo ex Art. 29»)  sul  livello  di
protezione offerto dallo «Scudo» e il relativo progetto di decisione,
nonche' della risoluzione del Parlamento europeo del 26  maggio  2016
sui  flussi  di  dati  transatlantici  [2016/2727  (RSP)]   e   delle
osservazioni formulate dal Gruppo ex Art. 29, nello «Statement of the
Article 29 Working Party» del 29 luglio 2016, in merito alle suddette
garanzie e ad alcuni profili concernenti sia gli aspetti  commerciali
sia  il  tema  dell'accesso  e  dell'uso  da  parte  delle  autorita'
pubbliche statunitensi  dei  dati  personali  trasferiti  nell'ambito
dello «Scudo» che potranno essere oggetto di ulteriori  e  successivi
chiarimenti  in  occasione  della  c.d.  First  Annual  Joint  Review
prevista dalla citata decisione (cfr.  punto  6  della  decisione  in
materia di «Riesame periodico dell'accertamento di adeguatezza»); 
  Rilevato infatti che la  Commissione  europea  si  e'  impegnata  a
sottoporre ad un monitoraggio continuo il funzionamento dello «Scudo»
per verificare se gli Stati Uniti continuino a garantire  un  livello
di protezione adeguato dei dati personali trasferiti in  tale  ambito
dall'Unione verso organizzazioni presenti sul territorio statunitense
e che entro un anno dalla data di notifica della decisione agli Stati
membri  e  successivamente  a  cadenza  annuale,  nonche'  a  seguito
dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e
del Consiglio del 27 aprile  2016  «relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali  dati»,  la  Commissione  e'
tenuta a verificare la  persistenza  delle  predette  garanzie  negli
Stati Uniti in base a tutte  le  informazioni  disponibili,  comprese
quelle ricevute nell'ambito dell'analisi annuale comune di  cui  agli
allegati I, II e VI (art. 4 della decisione del  12  luglio  2016  n.
2016/1250); 
  Visti altresi' gli articoli 2  e  3  della  decisione  in  tema  di
controlli e provvedimenti delle autorita'  di  garanzia  degli  Stati
membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti e dei  relativi
trattamenti di dati, anche in relazione a quanto  previsto  dall'art.
4, sul diritto nazionale applicabile, e dall'art.  28,  paragrafo  3,
sui poteri conferiti alle medesime, della direttiva n. 95/46/CE; 
  Ritenuta la  necessita'  di  assicurare  ulteriore  pubblicita'  ai
principi e alle dichiarazioni di  cui  alla  citata  decisione  della
Commissione disponendo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal   Segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                             il Garante: 
 
  1) Autorizza, ai sensi  dell'art.  44,  comma  1,  lettera  b)  del
Codice, i trasferimenti di dati personali dal territorio dello  Stato
verso le organizzazioni  presenti  negli  Stati  Uniti  che  figurano
nell'elenco degli aderenti  allo  «Scudo»  tenuto  e  pubblicato  dal
Dipartimento del  commercio  degli  Stati  Uniti  in  base  a  quanto
previsto nelle parti I e III dei principi enunciati nell'allegato II;
cio' in conformita' alla decisione della Commissione europea  del  12
luglio 2016 n. 2016/1250. 
  2) Si riserva, in conformita' alla normativa  dell'Unione  europea,
al Codice e alla suddetta decisione, di svolgere in qualsiasi momento
i necessari controlli sulla liceita' e correttezza del  trasferimento
dei dati e, comunque, su  ogni  operazione  di  trattamento  ad  essi
inerente, nonche' di adottare, se necessario, anche alla  luce  delle
risultanze delle verifiche poste in essere ai sensi dell'art. 4 della
citata decisione, i provvedimenti previsti dal Codice medesimo. 
  3)  Dispone  la   trasmissione   del   presente   provvedimento   e
dell'allegata decisione della Commissione  all'Ufficio  pubblicazione
leggi  e  decreti  del  Ministero  della   giustizia   per   la   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2016 
 
                                  Il Presidente e relatore: Soro 
Il Segretario generale: Busia 
 
          Avvertenza: 
 
              Il  testo  integrale  della  decisione  di  esecuzione,
          riportata  nella  delibera,   e'   disponibile   al   link:
          http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELE
          X:32016D1250&rid=1