IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante
«Norme in materia ambientale»; 
  Vista la legge 27 marzo  1992,  n.  257,  concernente  disposizioni
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10  dicembre
1994; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente  «Disposizioni  in
campo ambientale»; 
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 12 aprile  1995,  n.
7; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, con il  quale
e' stato adottato il  «Regolamento  relativo  alla  determinazione  e
disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto
e contenenti amianto»; 
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il  quale,
in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001,
e' stato  adottato  il  «Regolamento  per  la  realizzazione  di  una
mappatura delle  zone  del  territorio  nazionale  interessate  dalla
presenza di amianto»; 
  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  14  marzo  2013,
sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto  e
le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142; 
  Visto l'art. 56 recante «Disposizioni in materia di  interventi  di
bonifica  da  amianto»,  della  legge  28  dicembre  2015,   n.   221
(«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure  di  green
economy  e  per  il  contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse
naturali»),  che  prevede  l'istituzione   di   un   fondo   per   la
progettazione preliminare e definitiva degli interventi  di  bonifica
di beni contaminati da amianto al fine di promuovere la realizzazione
di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto,
a tutela della salute e dell'ambiente; 
  Visto il comma 7 del citato art. 56, che stabilisce che con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
sia disciplinato il funzionamento del  fondo  nonche'  i  criteri  di
priorita' per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento; 
  Visto il comma 8 del citato art. 56, con il quale si stabilisce che
agli oneri derivanti  dal  funzionamento  del  fondo,  pari  a  5,536
milioni di euro per l'anno  2016  e  a  6,018  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il Protocollo d'intesa «Programma di  interventi  concernenti
la mappatura, la progettazione e la realizzazione  di  interventi  di
bonifica dall'amianto negli edifici  scolastici»  sottoscritto  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare il 31 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione  preliminare
e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  edifici  pubblici
contaminati  da  amianto,  di  seguito  Fondo,  con   una   dotazione
finanziaria di 5,536 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  6,018
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  2.  Il  Fondo  e'  finalizzato  a  finanziare  i   costi   per   la
progettazione preliminare e definitiva degli interventi  di  bonifica
mediante rimozione e smaltimento  dell'amianto  e  dei  manufatti  in
cemento-amianto su  edifici  e  strutture  pubbliche  insistenti  nel
territorio nazionale, anche mediante copertura dei  corrispettivi  da
porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi. 
  3. Il presente decreto disciplina le modalita' di funzionamento del
Fondo ed i criteri di priorita'  assegnazione  del  finanziamento  in
conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.