IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 
  Visto l'art. 24 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante:   «Codice   dell'amministrazione   digitale   (di    seguito
"C.A.D.")»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n.  581,  regolamento  attuativo  del  registro  delle  imprese,   in
applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580; 
  Visto  l'art.  11  della  direttiva  del  16  settembre  2009,   n.
2009/101/CE; 
  Visti gli articoli 2479 e seguenti del Codice civile in materia  di
Societa' a responsabilita' limitata e in particolare l'art. 2480  del
Codice  civile,  recante  disciplina  delle  modificazioni  dell'atto
costitutivo; 
  Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo»; 
  Tenuto conto  che,  ai  soli  fini  dell'iscrizione  nella  sezione
ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up  innovative
del registro delle imprese degli atti costitutivi delle  societa'  di
capitali, costituite anche in forma cooperativa,  il  legislatore  ha
demandato al Ministro dello sviluppo economico  la  redazione  di  un
modello  standard  per  la  costituzione  e  le  modifiche  dell'atto
costitutivo e dello statuto di dette societa'; 
  Considerato che con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
in data 17 febbraio 2016, e' stato emanato il modello standard per la
costituzione  delle  start-up  innovative  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata  e  con  successivo  decreto  del  Direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del 1° luglio 2016  sono  state  approvate  le
specifiche tecniche per la presentazione della pratica; 
  Ritenuto necessario provvedere all'emanazione del modello  uniforme
per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up
costituite in forma di Societa' a responsabilita' limitata; 
  Preso infine atto che l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, prescrive che, in deroga alle  norme  del  Codice
civile, tali atti possono essere redatti  alternativamente  anche  in
forma elettronica con firma  non  autenticata  dai  sottoscrittori  a
norma dell'art. 24 del C.A.D.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Onere formale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480,  secondo  capoverso,
del Codice civile, gli  atti  modificativi  dell'atto  costitutivo  e
dello statuto delle Societa' a responsabilita' limitata,  aventi  per
oggetto esclusivo o prevalente,  lo  sviluppo,  la  produzione  e  la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad  alto  valore
tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012,  n.  179,  sono  redatti  in  forma   elettronica   e   firmati
digitalmente  a  norma  dell'art.  24  del  C.A.D.,  dal   Presidente
dell'assemblea  e  da  ciascuno  dei  soci  che  hanno  approvato  la
delibera, nel caso di societa' pluripersonale, o dall'unico socio nel
caso di unipersonale, in totale conformita'  allo  standard  allegato
sotto la lettera a) al presente decreto,  redatto  sulla  base  delle
specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Le societa' si avvalgono delle disposizioni del presente decreto
per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti  di  cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179 e  la
cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle
start-up innovative. A tal  uopo,  contestualmente  al  deposito  per
l'iscrizione in sezione ordinaria  del  registro  delle  imprese  del
verbale  modificativo,  la  start-up  deposita  la  dichiarazione  di
attestazione del mantenimento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  15
dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  3. L'atto  modificativo  e'  redatto  in  modalita'  esclusivamente
informatica. 
  4. L'atto sottoscritto in maniera diversa da  quanto  previsto  dal
comma 1, non e' iscrivibile nel registro delle imprese.