Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare  gli
articoli 2, comma 1, lettera b), e comma 5, lettera d), 3, 5, 6, 8  e
33; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016,  ed  in  particolare
l'art. 9; 
  Considerato che  gli  eventi  sismici  del  24  agosto  2016  hanno
prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio - abitativo  nonche'  a
parte  del  sistema  produttivo  dei  comuni  interessati,   rendendo
necessarie  le  conseguenti  verifiche  di  agibilita'  compiute   da
personale tecnico, il quale ha operato sotto il  coordinamento  della
Dicomac ed ha  compilato  schede  AeDES,  a  norma  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, con esiti differenziati
dalla lettera A alla lettera F; 
  Considerato  che  alle  diverse   classificazioni   di   agibilita'
corrispondono livelli di  gravita'  del  danno  diversificati  e  che
pertanto si e'  ritenuto  opportuno  operare  una  graduazione  degli
interventi di riparazione e  recupero  a  cominciare  da  quelli  che
possono essere eseguiti con maggior rapidita', in modo  da  agevolare
il pronto rientro dei cittadini nelle  abitazioni  che  hanno  subito
danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili con interventi
di  rafforzamento  locale  che  consentano  il  ripristino  immediato
dell'agibilita'; 
  Considerato altresi' che,  per  gli  ulteriori  danni  causati  dai
successivi eventi sismici del 26 e  30  ottobre  2016,  tenuto  conto
delle difficolta' di ottenere celermente la predisposizione di  nuove
schede  AeDES  ovvero  l'aggiornamento  di   quelle   precedentemente
compilate, nonche' dell'ampliamento del novero dei comuni interessati
ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205,  e'
stata prevista dall'art. 9 del medesimo  decreto  l'effettuazione  di
procedure  speditive  da  disciplinare  con  apposite  ordinanze   di
protezione civile, sulla base delle  quali  gli  immobili  con  danni
lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 405
del  10  novembre  2016,  che   ha   disciplinato   un'attivita'   di
ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato  da
compiersi utilizzando una scheda FAST  (Fabbricati  per  l'agibilita'
sintetica post-terremoto), con l'obiettivo di selezionare gli edifici
agibili distinguendoli da quelli non utilizzabili nell'immediato; 
  Ritenuto quindi di dover individuare, quale  prima  misura  per  il
rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o  per  la
ripresa  delle  attivita'  economiche   danneggiate,   la   immediata
riparazione delle unita' immobiliari destinate  ad  uso  abitativo  o
produttivo che  sono  state  oggetto  di  ordinanza  di  inagibilita'
temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte  di
danni lievi attestati dalle predette schede AeDES, ovvero  dichiarate
non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, con riserva
di  disciplinare  con  successive  ordinanze  gli  ulteriori  e  piu'
complessi interventi di ricostruzione e riparazione; 
  Ritenuto che gli interventi di «riparazione  o  intervento  locale»
cosi' come definiti al  punto  8.4.3  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  14
gennaio 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio  2008,  nel  caso  degli  edifici  oggetto  della   presente
ordinanza, possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi
della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione,  e
che conseguentemente il progetto e  la  valutazione  della  sicurezza
possono essere riferiti alle sole  parti  o  elementi  interessati  e
documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al
degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche  al
comportamento delle altre parti e della struttura nel suo  insieme  e
che gli interventi comportino un miglioramento  delle  condizioni  di
sicurezza preesistenti; 
  Ritenuto  pertanto  di   dover   disciplinare   le   modalita'   di
presentazione  della  documentazione  al  fine   di   consentire   il
ripristino immediato della agibilita' degli edifici che hanno  subito
danni  lievi  secondo  le  schede  AeDES,   ovvero   dichiarati   non
utilizzabili sulla base  delle  suindicate  schede  FAST,  attraverso
interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale,  salve  le
successive  richieste  di  contributi  da   presentare   secondo   la
disciplina di dettaglio che sara' dettata con ulteriore ordinanza; 
  Considerato che gli interventi  riferiti  agli  edifici  dichiarati
temporaneamente inagibili  ovvero  non  utilizzabili,  oggetto  della
presente ordinanza,  sono  particolarmente  urgenti  e  indifferibili
anche perche' coinvolgono un numero  rilevante  di  famiglie  le  cui
abitazioni sono state danneggiate; 
  Sentito il Ministero dell'interno che, al  fine  di  agevolare  gli
operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello
di domanda di  iscrizione  all'Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,
pubblicato sul  sito  istituzionale  di  ciascuna  prefettura,  nella
sezione «Amministrazione trasparente», che potra'  essere  utilizzato
anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui  alla  presente
ordinanza; 
  Sentita nelle sedute del 26 ottobre  e  del  14  novembre  2016  la
cabina di coordinamento della ricostruzione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni
di cui all'art. 1 del decreto-legge  n.  189  del  17  ottobre  2016,
nonche'  nei  comuni  di  cui  all'elenco  aggiuntivo  approvato  con
l'ordinanza del Commissario straordinario emessa ai sensi dell'art. 1
del decreto-legge  11  novembre  2016,  n.  205,  limitatamente  agli
immobili adibiti ad uso  abitativo  o  ad  attivita'  produttiva  che
risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto  e
del 26 e 30 ottobre 2016, con  danni  lievi  attestati  dalle  schede
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17
maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili  sulla  base
delle schede FAST di cui  all'ordinanza  del  Capo  della  protezione
civile n. 405 del 10 novembre 2016, e che sono oggetto  di  ordinanza
di inagibilita' emessa dall'autorita' competente. 
  2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi  dell'art.
8 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti  legittimati
possono avviare immediatamente  gli  interventi  di  riparazione  con
rafforzamento locale secondo le modalita' e  le  procedure  stabilite
con la presente ordinanza, salva la facolta' di richiedere  l'accesso
ai contributi di cui all'art.  5,  comma  8,  del  medesimo  decreto,
secondo  le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  con   successiva
ordinanza. 
  3. Agli effetti della presente ordinanza: 
  a) per «edificio» si intende l'unita' strutturale caratterizzata da
continuita' da cielo a  terra  per  quanto  riguarda  il  flusso  dei
carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali
o da edifici  strutturalmente  contigui,  ma  almeno  tipologicamente
diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti  in  epoche  diverse;
fabbricati costruiti con  materiali  diversi;  fabbricati  con  solai
posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte; 
  b) per «unita' immobiliare» si intende ogni parte di immobile  che,
nello stato di fatto in cui si trova, e' di per se  stessa  utile  ed
atta  a  produrre  un  reddito  proprio,  ivi   compresi   i   locali
pertinenziali; 
  c) per «attivita' produttive» si intendono quelle definite all'art.
1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della  Commissione
europea del 17 giugno 2014; 
  d) per «danni  lievi»  si  intendono,  in  relazione  alle  diverse
tipologie  gli  edifici,  quelli  individuati  nell'Allegato  1  alla
presente ordinanza; 
  e) per «riparazione con  rafforzamento  locale»  si  intendono  gli
interventi definiti al  punto  8.4.3  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  14
gennaio 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2008. 
  4. La comunicazione  di  cui  all'art.  2  puo'  essere  presentata
purche' all'interno di un edificio sia  presente  almeno  una  unita'
immobiliare destinata ad uso abitativo  o  ad  attivita'  produttiva,
oggetto di ordinanza di inagibilita' temporanea o parziale ovvero  di
dichiarazione di non utilizzabilita' come  specificato  al  comma  1.
Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse  piu'  ordinanze
di inagibilita' relative a diverse unita' immobiliari  con  esiti  di
classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del  progetto
verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e
richiede   all'ufficio   speciale    per    la    ricostruzione    la
riclassificazione univoca  dell'edificio  stesso.  Sulla  base  delle
verifiche condotte, l'ufficio speciale per la ricostruzione trasmette
al comune territorialmente competente  la  documentazione  necessaria
per l'eventuale adozione  di  una  nuova  ordinanza  che  attribuisca
all'edificio un'unica classificazione.