IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  concernente
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016,
n. 244; 
  Visto l'art. 5 del suddetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
il quale tra l'altro prevede: 
    «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei comuni di cui all'art. 1: 
      a) riparazione, ripristino o ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa  ad  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
      b)  gravi  danni  a  scorte  e  beni  mobili  strumentali  alle
attivita'    produttive,    industriali,    agricole,    zootecniche,
commerciali, artigianali,  turistiche,  professionali,  ivi  comprese
quelle relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti  pubblici  e
alle organizzazioni, fondazioni o  associazioni  con  esclusivo  fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
      c) danni economici subiti da prodotti in corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
      d) danni alle strutture private adibite ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
      e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
      f)  oneri  sostenuti  dai  soggetti  che  abitano   in   locali
sgomberati dalle competenti autorita', per  l'autonoma  sistemazione,
per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; 
      g) delocalizzazione temporanea  delle  attivita'  economiche  o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di
garantirne la continuita'; 
      h) interventi sociali e socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
      i) interventi per  far  fronte  ad  interruzioni  di  attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di servizi  alla  persona,  nonche'  di
soggetti privati, senza fine di lucro.» (comma 2); 
    «I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  e  g)  del
comma 2 sono erogati, con le modalita' del  finanziamento  agevolato,
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni
necessari all'esecuzione  degli  interventi  ammessi  a  contributo.»
(comma 3); 
    «Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma  3,
i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  operanti   nei
territori di cui all'art. 1, possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti  tipo  definiti  con  apposita  convenzione  stipulata  con
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti  agevolati  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 4); 
    «In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo  al
beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente  in  compensazione,  in  misura  pari,  per   ciascuna
scadenza  di  rimborso,  all'importo  ottenuto  sommando  alla  sorte
capitale  gli  interessi  dovuti,  nonche'  le   spese   strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita'  di
fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di  imposta  e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione  totale  o
parziale del contratto di finanziamento agevolato.  Il  soggetto  che
eroga il finanziamento agevolato comunica con  modalita'  telematiche
all'Agenzia delle  entrate  gli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
numero e l'importo delle singole rate.» (comma 5); 
    «I finanziamenti agevolati hanno durata massima  venticinquennale
e possono coprire le eventuali spese  gia'  anticipate  dai  soggetti
beneficiari, anche con ricorso al credito  bancario,  successivamente
ammesse  a  contributo.  I  contratti  di   finanziamento   prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per  i  casi
di mancato o ridotto impiego dello stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente
articolo.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione   del   contratto   di
finanziamento, il soggetto finanziatore  chiede  al  beneficiario  la
restituzione del capitale, degli interessi  e  di  ogni  altro  onere
dovuto. In mancanza di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse  a  mezzo  ruolo  sono  riversate  in
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al fondo di cui all'art. 4.» (comma 6); 
    «Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti
adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
criteri e le modalita' attuative del  presente  articolo,  anche  per
garantire uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati.» (comma 7); 
    «Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)  generale  di
esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014,  in  particolare  dall'art.
50.» (comma 8); 
    «L'importo  complessivo  degli  stanziamenti  da  autorizzare  e'
determinato  con   la   legge   di   bilancio   in   relazione   alla
quantificazione dell'ammontare dei danni e delle  risorse  necessarie
per gli interventi di cui al presente articolo.» (comma 9); 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa»; 
  Visto il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
prot. n. 186585 in  data  4  novembre  2016,  recante  «Modalita'  di
fruizione del credito di imposta in caso di accesso ai  finanziamenti
agevolati per far fronte a  diverse  tipologie  di  interventi  e  di
danni, ai sensi dell'art.  5,  comma  5,  del  decreto-legge  del  17
ottobre 2016, n. 189»; 
  Dovendosi provvedere alla concessione delle garanzie dello Stato in
relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 5,  comma  4,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche'  alla  definizione
dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 5,  comma  4,  del
decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. ai soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
operanti nei territori di cui all'art. 1 del  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016, come eventualmente  tempo  per  tempo  modificati  e
integrati, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione  delle
istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto  previsto
dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  le
cui condizioni finanziarie devono tener conto  della  garanzia  dello
Stato. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.