IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  12  maggio  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n.  119  del  23
maggio 2016 con il quale  al  Laboratorio  chimico  della  camera  di
commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218  e'  stata
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del 20 ottobre  2016
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 14 aprile 2016 l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 12 maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5  maggio  2015
per le quali il Laboratorio chimico  della  camera  di  commercio  di
Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, e'  autorizzato,  sono
sostituite dalle seguenti: 
    
 
=====================================================================
|     Denominazione della prova     |         Norma/metodo          |
+===================================+===============================+
|Acidita' totale (da 0,5 a 15,0 g/l)|     OIV MA-AS313-01 R2015     |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|                                   |     OIV-MA-AS2-03B 2012 -     |
|Estratto non riduttore (da calcolo)|     OIV-MA-AS311-02 2009      |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Estratto secco totale (da 8,0 g/l a|                               |
|            153,3 g/l)             |     OIV-MA-AS2-03B R2012      |
+-----------------------------------+-------------------------------+
| Glucosio+Fruttosio (da 0,04 g/l a |                               |
|            100,0 g/l)             |     OIV-MA-AS311-02 R2009     |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Massa volumica e densita' relativa | OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5 + |
|   a 20°C (da 0,96000 a 1,33000)   |  OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6  |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|          Sovrapressione           |     OIV-MA-AS314-02 R2003     |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|                                   |OIV-MA-AS312-01A met. 4.B R2009|
| Titolo alcolometrico volumico (da |  + OIV-MA-AS312-01A met. 4.C  |
|        4% vol. a 20% vol.)        |             R2009             |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|                                   |OIV-MA-AS312-01A met 4.B R2009 |
|                                   |   + OIV-MA-AS311-02 R2009 +   |
| Titolo alcolometrico volumico (da |  OIV-MA-AS312-01A met. 4.C +  |
|             calcolo)              |     OIV-MA-AS311-02 R2009     |
+-----------------------------------+-------------------------------+