IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
                      della direzione generale 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1959/2016   della
Commissione del 7 novembre 2016, la denominazione «Anguria  Reggiana»
riferita  alla  categoria  «Ortofrutticoli  e  cereali,   freschi   o
trasformati» e' iscritta quale indicazione  geografica  protetta  nel
registro delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e  delle
indicazioni geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  52,
paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  indicazione  geografica  protetta  «Culurgionis  d'Ogliastra»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta  «Anguria  Reggiana»,  registrata  in
sede comunitaria con regolamento (UE) n.  1959/2016  del  7  novembre
2016. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Anguria Reggiana», possono utilizzare, in sede  di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni  conformi  al
regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 11 novembre 2016 
 
                                                Il dirigente: Polizzi