IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
2012/34/CE,  del  21  novembre  2012  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96; 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2009; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante
attuazione della direttiva  2012/34/UE,  che  istituisce  uno  spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  8
luglio 2005, con il quale e' stato determinato il contributo a titolo
di rimborso dei costi amministrativi sostenuti  per  l'istruttoria  e
per il rilascio della  licenza  di  impresa  ferroviaria,  e  che  ne
prevede, tra l'altro, la revisione biennale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  28
maggio 2009, n. 481 di rideterminazione  dell'ammontare  del  diritto
dovuto dalle imprese richiedenti  la  licenza  ferroviaria  ai  sensi
dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n 188; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE)  2015/171  del  4  febbraio
2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa nel limite massimo di 5
mila euro i diritti di licenza che possono essere  richiesti  ad  una
impresa ferroviaria che richiede il rilascio della licenza, senza  la
necessita' di determinare, volta per volta, il computo delle  ore  di
lavoro impiegate per l'espletamento della procedura; 
  Atteso che la modalita' di richiesta  del  contributo  per  importi
superiori a 5  mila  euro  comporterebbe  l'adozione  di  sistemi  di
rilevazione particolarmente complessi; 
  Ritenuto di dover pertanto rideterminare la misura del  contributo,
attualmente previsto in 5.980  euro  dal  decreto  ministeriale,  per
adeguarla al tetto massimo  stabilito  dal  citato  Regolamento  (UE)
2015/171 del 4 febbraio 2015; 
  Considerato che la riduzione dell'importo attualmente previsto puo'
essere assorbito mediante un efficientamento delle procedure preposte
al  rilascio  della  licenza  anche   attraverso   la   consultazione
telematica delle banche dati della Pubblica Amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Determinazione del diritto dovuto dalle 
             imprese richiedenti la licenza ferroviaria 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7,  comma  7,
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n 112, l'aggiornamento  delle
modalita' del pagamento  e  dell'ammontare  del  diritto  di  cui  al
decreto ministeriale  28  maggio  2009,  n.  481,  sulla  base  delle
disposizioni contenute nel Regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/171
del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5 della  direttiva
2012/34/UE. 
  2. La somma che le  imprese  sono  tenute  a  versare,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 2  del  presente  decreto,  e'  determinata
nella misura di : 
    a) 5.000,00 euro per l'istruttoria finalizzata al rilascio  della
licenza ai sensi dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 112 del 2015; 
    b) 5.000,00 euro  per  l'istruttoria  relativa  ad  ogni  riesame
quinquennale della posizione dell'impresa gia' titolare  di  licenza,
ai sensi dell'art. 9, comma 3 del  decreto  legislativo  n.  112  del
2015; 
    c) 2.500,00 euro per la conferma o la revisione della licenza, ai
sensi dell'art. 9, commi 11 e 13 del citato  decreto  legislativo  n.
112 del 2015.