IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 29-quattuordecies; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito  con
modifiche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; 
  Visto il  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito  con
modifiche dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,  ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 3-bis che prevede che «Entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA,  definisce  i
contenuti  minimi  e  i  formati   dei   verbali   di   accertamento,
contestazione e notificazione dei procedimenti  di  cui  all'articolo
29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
  Sentito il Consiglio federale del sistema delle agenzie ambientali,
che ha definito nella seduta del 17 dicembre 2014 la propria proposta
in merito al presente regolamento, proposta acquisita con nota dell'8
aprile 2015 a firma del direttore  generale  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016  e
del 21 luglio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota  del  9  settembre
2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione  e
notificazione dei procedimenti di cui all'articolo  29-quattuordecies
del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  comprendono  le
informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali  sono  redatti
secondo lo schema di cui all'allegato 2. 
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 17 ottobre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4134 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          Autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  29-quattuordecies  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: 
              «Art.  29-quattuordecies  (Sanzioni).  -  1.   Chiunque
          esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII  alla
          Parte Seconda senza essere in possesso  dell'autorizzazione
          integrata ambientale,  o  dopo  che  la  stessa  sia  stata
          sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
          caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
          di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
          di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato  5
          alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o  il
          recupero, o lo smaltimento di rifiuti  pericolosi,  nonche'
          nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
          chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
          da sei mesi a due anni  e  dell'ammenda  da  5.000  euro  a
          52.000 euro. Se l'esercizio non  autorizzato  riguarda  una
          discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
          ai sensi dell'art. 444  del  codice  di  procedura  penale,
          consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
          discarica abusiva,  se  di  proprieta'  dell'autore  o  del
          compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
          o di ripristino dello stato dei luoghi. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  15.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente. 
              3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  si
          applica la sola pena dell'ammenda da 5.000  euro  a  26.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte dall'Autorita' competente nel
          caso in cui l'inosservanza: 
                a) sia costituita da violazione dei valori limite  di
          emissione,   rilevata   durante   i   controlli    previsti
          nell'autorizzazione  o  nel  corso  di  ispezioni  di   cui
          all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione
          non sia contenuta in margini di tolleranza, in  termini  di
          frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; 
                b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
                c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree  di
          salvaguardia delle risorse  idriche  destinate  al  consumo
          umano di cui all'art. 94,  oppure  in  corpi  idrici  posti
          nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 
              4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,   si   applica   la   pena
          dell'ammenda  da  5.000  euro  a  26.000  euro  e  la  pena
          dell'arresto fino a due  anni  qualora  l'inosservanza  sia
          relativa: 
                a)  alla   gestione   di   rifiuti   pericolosi   non
          autorizzati; 
                b) allo scarico di sostanze pericolose  di  cui  alle
          tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza; 
                c) a casi in cui il superamento dei valori limite  di
          emissione determina anche il superamento dei valori  limite
          di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa; 
                d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
              5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica
          sostanziale senza l'autorizzazione prevista e'  punito  con
          la pena dell'arresto fino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
          2.500 euro a 26.000 euro. 
              6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel  caso
          in  cui  per  l'esercizio   dell'impianto   modificato   e'
          necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
          colui il quale sottopone una installazione ad una  modifica
          non  sostanziale  senza   aver   effettuato   le   previste
          comunicazioni o  senza  avere  atteso  il  termine  di  cui
          all'art. 29-nonies, comma 1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
              7. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 5.000 euro a  52.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          trasmettere  all'autorita'  competente   la   comunicazione
          prevista all'art. 29-decies, comma 1,  nonche'  il  gestore
          che omette di effettuare le comunicazioni di  cui  all'art.
          29-undecies, comma 1, nei termini di cui  al  comma  3  del
          medesimo art. 29-undecies. 
              8. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.500 euro a  11.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          comunicare all'Autorita' competente, all'ente  responsabile
          degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai
          comuni interessati i dati relativi alle  misurazioni  delle
          emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel  caso  in
          cui il mancato adempimento riguardi  informazioni  inerenti
          la   gestione   di   rifiuti   pericolosi    la    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  sestuplicata.  La  sanzione
          amministrativa pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il
          gestore effettua tali comunicazioni con un  ritardo  minore
          di  sessanta  giorni   ovvero   le   effettua   formalmente
          incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli  elementi
          informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio
          dell'impianto. 
              9. Si applica la pena di cui all'art.  483  del  codice
          penale a chi nell'effettuare le  comunicazioni  di  cui  al
          comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 
              10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  5.000  euro  a  26.000  euro  il  gestore  che,   senza
          giustificato e documentato motivo,  omette  di  presentare,
          nel  termine  stabilito   dall'Autorita'   competente,   la
          documentazione  integrativa  prevista  all'art.  29-quater,
          comma 8, o la  documentazione  ad  altro  titolo  richiesta
          dall'autorita' competente per perfezionare  un'istanza  del
          gestore o per consentire  l'avvio  di  un  procedimento  di
          riesame. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
          ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
              12. Le sanzioni sono  irrogate  dal  prefetto  per  gli
          impianti di competenza statale e dall'autorita'  competente
          per gli altri impianti. 
              13.  I  proventi  derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie di  competenza  statale,
          per le  violazioni  previste  dal  presente  decreto,  sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  I  soli
          proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
          comma   7,   limitatamente   alla   violazione    dell'art.
          29-undecies, comma 1, e al comma 10, con  esclusione  della
          violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente
          articolo, nonche' di cui  all'art.  29-octies,  commi  5  e
          5-ter,  sono  successivamente  riassegnati  ai   pertinenti
          capitoli di  spesa  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  sono  destinati  a
          potenziare le ispezioni ambientali  straordinarie  previste
          dal presente decreto, in  particolare  all'art.  29-decies,
          comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a  verificare  il
          rispetto degli  obblighi  ambientali  per  impianti  ancora
          privi di autorizzazione. 
              14. Per gli impianti autorizzati ai sensi  della  Parte
          Seconda,  dalla  data  della  prima  comunicazione  di  cui
          all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le  sanzioni,
          previste  da  norme  di  settore  o  speciali,  relative  a
          fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che  esse
          non configurino anche un piu' grave reato.». 
              -  Il   decreto-legge   3   dicembre   2012,   n.   207
          (Disposizioni urgenti a tutela della salute,  dell'ambiente
          e  dei  livelli  di  occupazione,  in  caso  di  crisi   di
          stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2012,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 231. 
              - Il  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61  (  Nuove
          disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e
          del  lavoro  nell'esercizio   di   imprese   di   interesse
          strategico  nazionale.)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del  4  giugno  2013,  n.  129,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  29-quattuordecies  del  citato
          decreto legislativo n. 105 del  2015,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.