IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante: «Nuovo Codice della Strada» e, in particolare
l'art. 60, comma 5, che disciplina requisiti per la  circolazione  su
strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico; 
  Visto l'art. 215 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione  al  nuovo
Codice della Strada», di attuazione del richiamato art. 60; 
  Vista  la  direttiva  2009/40/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 maggio  2009  concernente  il  controllo  tecnico  di
veicoli a motore e loro rimorchi (rifusione); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure  per  l'iscrizione
dei veicoli di interesse  storico  e  collezionistico  nei  registri,
nonche' per la loro  riammissione  in  circolazione  e  la  revisione
periodica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010 n.  65,
Supplemento ordinario; 
  Vista la direttiva 2010/48/UE della commissione del 5  luglio  2010
che adegua al processo tecnico la su menzionata direttiva 2009/40/CE,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 13 ottobre 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
novembre 2011, n. 271; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  232,  che
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il  territorio
nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2
ed  M3  alimentati  a   benzina   o   gasolio   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 0, nonche'  che  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono  disciplinati  i
casi   di   esclusione   dal   predetto   divieto   per   particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico  o  destinati  a  usi
particolari; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione al  suddetto  art.  1,
comma 232, della legge n. 190 del 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. A  far  data  dal  1°  gennaio  2019,  i  veicoli  di  categoria
internazionale  M2  ed  M3,  alimentati  a  benzina  o  gasolio,  con
caratteristiche di antinquinamento Euro 0 e conformi al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009,  sono
esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3955