IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento  (CE)
n. 607/2009, in particolare  per  quanto  concerne  talune  modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica  al  documento  unico,  nell'ambito  dei   quali   sono   da
riprendere,  opportunamente   aggiornate   e   semplificate,   talune
disposizioni del preesistente regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  art.
118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012,  applicativo  della  citata  preesistente  normativa
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP -
Vini DOP  e  IGP,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Prosecco»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014 e sul citato sito  del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOC; 
  Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2016, per il tramite
delle Regioni Veneto e  Friuli-Venezia  Giulia,  nel  rispetto  della
procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,
e  previa  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  delle   regioni
medesime dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa
domanda, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede
in Treviso, intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 4  e  8
del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco», concernenti
rispettivamente una modifica sostanziale delle condizioni tecniche di
produzione delle uve e una modifica minore relativa alle disposizioni
sul confezionamento  della  tipologia  frizzante,  che  non  comporta
alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art.  94,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Considerato che per la citata modifica rilevante di cui all'art.  4
del disciplinare si rimanda alla procedura di cui agli articoli 7,  8
e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012,  mentre  per
la predetta richiesta di modifica dell'art.  8  del  disciplinare  in
questione, sono applicabili  le  disposizioni  procedurali  nazionali
semplificate  di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto della modifica dell'art. 8 del disciplinare in  questione  e
ritenuto che la stessa  documentazione  e'  risultata  conforme  alle
disposizioni previste dal  citato  art.  10,  comma  8,  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012  e,  in  particolare,  per  la  medesima
richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
delle competenti Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; 
    ai sensi del comma 2 del citato art. 6 del citato  decreto,  sono
state  definite  dalle  citate  regioni  le  osservazioni  presentate
avverso la proposta di modifica in questione da parte di un  soggetto
interessato; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole delle citate regioni; 
    sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  tecnico-giuridiche
relative alle modifiche proposte per  il  confezionamento,  che,  nel
pieno  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia   di   imballaggi
preconfezionati  e  di  etichettatura  e  presentazione,  tendono  ad
estendere i sistemi di chiusura  delle  bottiglie  per  la  tipologia
frizzante che non reca menzioni  geografiche  aggiuntive,  nonche'  a
consentire, sia per la  tipologia  frizzante  che  per  la  tipologia
spumante, l'uso di un dispositivo di copertura  della  bottiglia  che
non sia tale da pregiudicare l'immagine della denominazione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica dell'art.
8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di  origine
controllata  «Prosecco»,  in  particolare  nel   rispetto   dell'art.
118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 81653 del 3 novembre 2016  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  All'art.  8  del  disciplinare  di  produzione   dei   vini   a
denominazione di origine controllata «Prosecco», cosi' come approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da  ultimo  aggiornato
con il decreto ministeriale 17 novembre 2014 richiamati in  premessa,
sono apportate le modifiche  evidenziate  nell'allegato  al  presente
decreto. 
  2. La modifica al disciplinare della DOP «Prosecco» di cui al comma
1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione  prodotti
DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione  U.E.,  ai
fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso
alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi   dell'art.   118-vicies,
paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto
delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                Il dirigente: Polizzi