Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) ed f), del decreto-legge n. 189
del 2016, laddove  si  prevede  rispettivamente  che  il  Commissario
straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione
degli immobili privati di cui al  Titolo  II,  Capo  I  del  medesimo
decreto,  sovraintendendo  all'attivita'  dei  Vice   commissari   di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli  stessi,  e  che  il  Commissario  straordinario
sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo  II,  Capo
II del medesimo decreto, al fine di favorire il sostegno alle imprese
che hanno sede nei territori interessati e il  recupero  del  tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016, il quale prevede  che  il  Commissario  straordinario  provvede
anche a mezzo di ordinanze,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei
principi  generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016, il quale prevede che il Commissario straordinario puo' delegare
ai Presidenti delle Regioni,  in  qualita'  di  Vice  commissari,  le
funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge  n.
189 del 2016, il quale prevede che,  con  provvedimenti  adottati  ai
sensi dell'art. 2, comma  2,  il  Commissario  straordinario  dispone
l'erogazione di contributi per la delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita'; 
  Visto l'art. 6  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, il quale prevede  che
le Regioni, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di
rappresentanza delle attivita' economiche e di  impresa,  pianificano
il fabbisogno di spazi per la realizzazione di  strutture  temporanee
con finalita' volte  a  consentire  la  continuita'  delle  attivita'
economiche; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 408 del 15 novembre 2016 e, in particolare, l'art. 3 con il  quale
sono state attivate prime misure per la  realizzazione  di  strutture
temporanee finalizzate a garantire  la  continuita'  delle  attivita'
economiche e produttive in attuazione dell'art.  1,  comma  5,  della
delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016,
in via di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo  che  le
Regioni  Lazio,  Umbria,  Marche  ed  Abruzzo,  ovvero  i  rispettivi
presidenti,  sono  individuate  quali  soggetti  attuatori   per   la
realizzazione  delle  predette  strutture  temporanee  e  provvedono,
d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con
le associazioni di categoria  e  di  rappresentanza  delle  attivita'
economiche e di impresa,  alla  ricognizione  e  quantificazione  dei
relativi fabbisogni in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 della
citata ordinanza  n.  394/2016,  all'individuazione,  nel  quadro  di
specifici indirizzi, delle  aree  ove  effettuare  il  posizionamento
delle strutture temporanee, alla loro acquisizione e  predisposizione
delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e  delle  strutture
operative del Servizio nazionale  della  Protezione  civile,  nonche'
all'acquisizione, anche mediante noleggio, ed all'installazione delle
strutture temporanee citate, precisando che il fabbisogno finanziario
discendente  dall'espletamento  delle   richiamate   iniziative   sia
sottoposto alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile; 
  Ritenuta la necessita'  di  impartire  ulteriori  disposizioni  per
determinare un quadro  generale  e  complessivo  delle  misure  volte
all'immediato avvio degli interventi di  delocalizzazione  temporanea
delle attivita' produttive, industriali e artigianali aventi sede nei
territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici
risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi
medesimi, con danni non riparabili mediante interventi  immediati  di
rafforzamento locale; 
  Ritenuto altresi' che analoga necessita' si pone per gli edifici di
proprieta' o in disponibilita'  dei  comuni  interessati,  adibiti  a
magazzini, depositi od officine a servizio  di  attivita'  economiche
dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano
riportato gravi danni, non riparabili mediante  interventi  immediati
di rafforzamento locale; 
  Ritenuto che, in  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  la
continuita' delle attivita' economiche e  produttive  in  essere  nei
predetti edifici distrutti o danneggiati, ad integrazione  di  quanto
gia' disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della  Protezione  civile  n.  408/2016,  occorre   predisporre   una
procedura  di  celere   sostegno   agli   interventi   immediati   di
delocalizzazione temporanea  delle  dette  attivita',  attraverso  la
locazione di immobili idonei  siti  nel  medesimo  comune  di  quelli
danneggiati e/o la realizzazione, a cura dei titolari  delle  imprese
danneggiate, di  ulteriori  e  specifiche  strutture  temporanee  sul
medesimo lotto di pertinenza o su area limitrofa, nonche'  l'acquisto
o il noleggio di attrezzature e macchinari danneggiati  dagli  eventi
sismici; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge  n.  205  del  2016,  il
quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a
causa degli eventi sismici di cui al comma 1,  possono  acquistare  o
acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare  gli  ulteriori
interventi  urgenti  necessari  a  garantire  la  prosecuzione  della
propria  attivita',  sulla  base  di  apposita   perizia   asseverata
rilasciata  da   un   professionista   abilitato   che   attesti   la
riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti  agli  eventi
sismici e la valutazione economica del danno subito; 
  Considerato che il medesimo art. 3, al  comma  7,  prevede  che,  a
fronte  degli  acquisti  e  interventi  suindicati,  e'  concesso  il
rimborso delle spese, le cui condizioni e modalita' sono regolate  da
ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una  procedura
speditiva, connotata da elementi di  specialita'  rispetto  a  quelle
ordinarie  di  concessione  dei  contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione e delocalizzazione, al fine di  consentire  l'immediato
avvio degli interventi necessari ad assicurare la  continuita'  delle
attivita' economiche e produttive attraverso  la  diretta  erogazione
agli  interessati  di  rimborsi  spese  da  parte   del   Commissario
straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e  al  tempo
stesso consente  al  Commissario  straordinario,  nell'esercizio  del
potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
di regolare anche  l'entita'  delle  spese  ammissibili  a  rimborso,
purche' riconducibili agli interventi di delocalizzazione  temporanea
di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  non   solo   disciplinare   l'iter
procedimentale per l'avvio degli interventi  di  delocalizzazione  in
questione, ma anche di dover stabilire i limiti  massimi  percentuali
delle spese di cui sara' consentito il  rimborso,  differenziati  per
tipologia di interventi; 
  Ritenuto, pertanto, di dover introdurre anche disposizioni volte  a
consentire la delocalizzazione delle  attivita'  economiche  su  aree
appositamente attrezzate dalle Regioni,  ovvero  in  strutture  dalle
stesse all'uopo realizzate, salva la facolta'  degli  interessati  di
chiedere il rimborso delle spese sostenute; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 novembre 2016,  con
la quale, in prima attuazione dell'art. 30 del decreto-legge  n.  189
del 2016, al fine di agevolare gli operatori  economici  interessati,
e' stato predisposto uno specifico modello di domanda  di  iscrizione
all'Anagrafe  antimafia  degli   esecutori,   pubblicato   sul   sito
istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione  «Amministrazione
trasparente»,  che   potra'   essere   utilizzato   anche   ai   fini
dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto che, quanto agli interventi direttamente realizzati  dagli
operatori  interessati,  trattandosi   di   strutture   delocalizzate
temporanee, le stesse  non  sono  soggette  al  rilascio  del  titolo
abilitativo ed all'autorizzazione paesaggistica come  gia'  disposto,
quanto ad analoghi interventi di delocalizzazione, dall'ordinanza del
Commissario straordinario n. 5 del 2016 e dall'art. 1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  Protezione  civile  n.  415  del  21
novembre 2016; 
  Acquisito il favorevole avviso  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione civile; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 7 dicembre 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  Conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di rendere immediatamente operative le disposizioni  volte
a garantire la continuita' delle attivita'  economiche  e  produttive
danneggiate dagli eventi sismici; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7,  del  decreto-legge  11  novembre
2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale  delle
misure  volte   a   consentire,   attraverso   la   loro   temporanea
delocalizzazione, l'immediata ripresa  dell'attivita'  produttiva  di
imprese  industriali,  artigianali   o   commerciali,   di   servizi,
turistiche ed agrituristiche con sede operativa  nei  comuni  di  cui
all'art. 1 del citato decreto-legge n.  189  del  2016,  nonche'  nei
comuni di cui all'elenco aggiuntivo  approvato  con  l'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 283  del  3  dicembre  2016,  emessa  ai  sensi
dell'art. 1 del citato decreto-legge n.  205  del  2016,  nonche'  la
temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali  ubicate
in edifici  distrutti  o  che  hanno  subito  danni  gravissimi,  non
riparabili con interventi di rafforzamento locale. 
  2. La delocalizzazione delle attivita' economiche  in  essere  alla
data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano
oggetto di ordinanza di sgombero totale  a  seguito  di  verifica  di
agibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES: 
    a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune; 
    b)  all'interno  del  lotto   di   pertinenza   dell'insediamento
danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti; 
    c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; 
    d) all'interno di  un'area  pubblica  attrezzata  dal  presidente
della Regione interessata, in qualita' di Vice commissario. 
  3. Gli impianti e le strutture  temporanee  delocalizzati  a  norma
della  presente  ordinanza   sono   finalizzati   esclusivamente   ad
assicurare  l'immediata  ripresa  delle  attivita'  economiche  e  la
continuita' produttiva per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
realizzazione dei lavori di ripristino con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.