IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuita' del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro; Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a); Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta' di accesso al credito; Visto il comma 198 del medesimo art. 1 che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia; Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalita' per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; Sentito il Ministro della giustizia; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero; c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», limitatamente all'art. 1, commi 195, 196, 197 e 198; d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; e) «Sezione del Fondo crescita»: la sezione del Fondo per la crescita sostenibile istituita per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto; f) «Sezione del Fondo di garanzia»: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita per la concessione di garanzie e controgaranzie alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto; g) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; h) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; i) «Regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; l) «Regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; m) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura; n) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; o) «ANBSC»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia; p) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; q) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; r) «imprese sequestrate o confiscate»: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata: 1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia; s) «cooperative sociali»: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia; t) «cooperative di lavoratori»: le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia; u) «imprese beneficiarie»: le imprese sequestrate o confiscate, le imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, le cooperative sociali e le cooperative di lavoratori; v) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); z) «tasso di base»: il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; aa) «impresa unica»: l'impresa unica cosi' come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura; bb) «programma di sviluppo»: il programma di sviluppo, di durata biennale, dell'attivita' dell'impresa beneficiaria contenente: 1) il bilancio previsionale dell'esercizio in corso e dei due esercizi successivi, completi di stato patrimoniale e di conto economico e corredati delle motivazioni dettagliate relative alla quantificazione delle singole voci; 2) descrizione dettagliata e articolazione temporale delle singole attivita', previste dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, oggetto della domanda di accesso alle agevolazioni; cc) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; dd) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».