IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita'  2016),  che  autorizza  per  ciascun  anno  del
triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi  a
sostegno delle aziende sequestrate  e  confiscate  alla  criminalita'
organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  nei  procedimenti  di
applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente  ai
soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del
codice di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma  3,
lettera c), e comma 8, lettera  a),  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011; 
  Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a
interventi in favore  delle  imprese  rivolti  alla  continuita'  del
credito  bancario  e  all'accesso  al  medesimo,  al  sostegno   agli
investimenti  e  agli  oneri  necessari   per   gli   interventi   di
ristrutturazione aziendale, alla tutela  dei  livelli  occupazionali,
alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare  e  alla
tutela della salute e della sicurezza del lavoro; 
  Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le  risorse
di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura  di  3  milioni  di
euro annui, in un'apposita sezione  del  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla  concessione  di
garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese,  di
qualunque dimensione,  sequestrate  o  confiscate  alla  criminalita'
organizzata, come individuate al comma 195,  ovvero  di  imprese  che
rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate
alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma
195; b) nella misura di 7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di  finanziamenti
agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a); 
  Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia,
sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in  materia
di aiuti di Stato,  i  limiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al  comma  196,
lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri,  particolare
riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta'  di  accesso
al credito; 
  Visto il comma 198 del medesimo art. 1 che prevede che in  caso  di
revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del
procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la  restituzione
dell'azienda, e' tenuto a  rimborsare  gli  importi  liquidati  dalla
sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito  dell'eventuale
escussione della garanzia; 
  Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al  citato
comma 197 la disciplina delle  modalita'  per  la  restituzione,  con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di
sequestro; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione (2008/C 14/02) e in  particolare  il  tasso  di  base
pubblicato   dalla   Commissione   europea    nel    sito    internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte,  un  rating
di legalita' alle  imprese  operanti  nel  territorio  nazionale  che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; 
  Sentito il Ministro della giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
  a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli  incentivi  alle  imprese
del Ministero; 
  c)  «legge  n.  208/2015»:  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  limitatamente  all'art.  1,
commi 195, 196, 197 e 198; 
  d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo  per  la  crescita
sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134; 
  e) «Sezione del Fondo  crescita»:  la  sezione  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile istituita per la  concessione  di  finanziamenti
agevolati alle imprese beneficiarie  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto; 
  f) «Sezione del  Fondo  di  garanzia»:  la  sezione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui  all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita  per
la concessione di garanzie e controgaranzie alle imprese beneficiarie
delle agevolazioni di cui al presente decreto; 
  g) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere  generale
per l'amministrazione del Fondo di garanzia,  approvate  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015  e  successive
modifiche e integrazioni, consultabili  nei  siti  www.mise.gov.it  e
www.fondidigaranzia.it; 
  h) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  i) «Regolamento de minimis agricoltura»:  il  regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  l) «Regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
  m) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli  articoli  3,
comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del  Regolamento
de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura; 
  n) «codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159 «Codice delle leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  o)  «ANBSC»:  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia; 
  p) «decreto legislativo n. 123/1998»:  il  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  q) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  r) «imprese sequestrate o confiscate»: le imprese  che  sono  state
sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata: 
  1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale e 
  2) nei  procedimenti  di  applicazione  di  misure  di  prevenzione
patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di  cui  all'art.
4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia; 
  s) «cooperative sociali»: le cooperative sociali di cui alla  legge
8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie  di  beni  immobili  confiscati
alla criminalita' organizzata secondo quanto previsto  dall'art.  48,
comma 3, lettera c), del codice antimafia; 
  t)  «cooperative  di  lavoratori»:  le  cooperative  di  lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei
beni aziendali confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ai  sensi
dell'art. 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia; 
  u) «imprese beneficiarie»: le imprese sequestrate o confiscate,  le
imprese che  hanno  acquistato  o  affittato  imprese  sequestrate  o
confiscate o loro rami  di  azienda,  le  cooperative  sociali  e  le
cooperative di lavoratori; 
  v) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione  della  Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
  z) «tasso di base»: il tasso di base pubblicato  dalla  Commissione
europea               nel                sito                internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
  aa) «impresa unica»: l'impresa  unica  cosi'  come  definita  dagli
articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento de minimis,  del
Regolamento  de  minimis  pesca  e   del   Regolamento   de   minimis
agricoltura; 
  bb) «programma di sviluppo»: il programma di  sviluppo,  di  durata
biennale, dell'attivita' dell'impresa beneficiaria contenente: 
  1) il bilancio previsionale  dell'esercizio  in  corso  e  dei  due
esercizi successivi,  completi  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico e corredati delle  motivazioni  dettagliate  relative  alla
quantificazione delle singole voci; 
  2) descrizione dettagliata e articolazione temporale delle  singole
attivita', previste dall'art.  2,  comma  1,  del  presente  decreto,
oggetto della domanda di accesso alle agevolazioni; 
  cc) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese  di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  dd) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa».