Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge  n.  189/2016,  recante  la
disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e  dei  vice
commissari»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2016 con il quale e' stato approvato l'aggiornamento del modello  per
il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilita' per edifici
ordinari   dell'emergenza   post-sisma   e   relativo   manuale    di
compilazione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista l'ordinanza  n.  392  del  6  settembre  2016  del  Capo  del
Dipartimento della Protezione Civile con la  quale,  all'art.  3,  e'
stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di  agibilita'
post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi
calamitosi in premessa, la DICOMAC provvede  al  coordinamento  delle
attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle  schede
«AeDES»; 
  Vista l'ordinanza  n.  405  del  10  novembre  2016  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile con la  quale,  all'art.  1,  in
considerazione del notevole incremento del quadro  di  danneggiamento
causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare
quanto piu' possibile l'analisi  del  danno  al  patrimonio  edilizio
privato dei  territori  colpiti,  anche  allo  scopo  di  individuare
l'esatto fabbisogno di soluzioni  abitative  temporanee  e  di  breve
termine, la DICOMAC provvede al coordinamento  di  una  attivita'  di
ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da
effettuarsi su singoli edifici o a  tappeto  su  tutti  i  fabbricati
ubicati in  aree  perimetrate  individuate  dai  sindaci  dei  comuni
interessati; 
  Preso atto che la  ricognizione  viene  effettuata  utilizzando  la
scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui fabbricati per
l'agibilita' sintetica post-terremoto) finalizzata a selezionare  gli
edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La
ricognizione e' effettuata ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014; 
  Rilevato che la  ricognizione  FAST  viene  effettuata  da  tecnici
dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni,  da  professionisti  gia'
abilitati per lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  luglio  2014,   da
ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario  si  rendono
disponibili, iscritti agli ordini e collegi  professionali  nazionali
degli architetti, degli ingegneri e  dei  geometri  dotati  abilitati
all'esercizio della professione relativamente a  competenze  di  tipo
tecnico  e  strutturale  nell'ambito  dell'edilizia  e  da  ulteriori
tecnici   dipendenti   di   pubbliche   amministrazioni   dotati   di
professionalita'  tecniche  e  adibiti,  nelle   amministrazioni   di
appartenenza, allo svolgimento di funzioni in  materia  di  edilizia,
opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime amministrazioni; 
  Verificato  l'esteso  livello  di  danneggiamento   nelle   regioni
interessate dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016 che non consente di
poter esperire, dopo il giudizio di non utilizzabilita' della  scheda
FAST, anche ulteriori verifiche finalizzate alla  compilazione  delle
schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati; 
  Visto il  verbale  sottoscritto  a  seguito  dell'incontro  del  1°
dicembre  2016  tra  il  Commissario  straordinario,  il   Capo   del
Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti  della  rete
delle  professioni  durante  il   quale   e'   stata   acquisita   la
disponibilita' dei professionisti a  redigere  le  schede  AeDES  per
tutti  quegli  edifici  ritenuti  inutilizzabili  a   seguito   della
procedura FAST; 
  Vista l'ordinanza n.  422  del  16  dicembre  2016  con  la  quale,
ravvisata   l'opportunita'   di   introdurre    ulteriore    modifica
all'organizzazione del censimento dei danni a  seguito  degli  eventi
sismici  iniziati  il  24  agosto  2016,  come   disciplinato   dalle
richiamate ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si  e'  previsto  che  allo
svolgimento delle verifiche mediante l'impiego della scheda  FAST  si
provveda a cura della DICOMAC, mentre e' stata rinviata  ad  apposita
ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una  diversa
modalita' per la compilazione della  scheda  AeDES  per  gli  edifici
danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all'attivita'  dei
liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione  dei
contributi per la ricostruzione, fatti salvi  casi  specifici  per  i
quali  provvede  il  citato  Dipartimento   secondo   la   previgente
disciplina; 
  Acquisito il favorevole avviso  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016; 
  Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                        Censimento dei danni 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione   della   presente
ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli  ordini  e  collegi
professionali  nazionali  degli  architetti,  degli  ingegneri,   dei
geometri, dei periti edili abilitati all'esercizio della  professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito
dell'edilizia, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale, si
occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti  salvi  i  casi
particolari disciplinati dall'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  422/2016,  richiamata  in
premessa. 
  2. Entro 30 giorni dalla comunicazione  ai  proprietari  della  non
utilizzabilita'  dell'edificio  da  parte  dei  comuni,   i   tecnici
professionisti devono redigere  e  consegnare  agli  Uffici  speciali
della ricostruzione le perizie giurate  relative  alle  schede  AeDES
degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con  le  schede
FAST. Insieme alla scheda AeDES  i  tecnici  professionisti  dovranno
allegare  alla  perizia   giurata   una   esauriente   documentazione
fotografica ed una sintetica relazione  con  particolare  riferimento
alle  sezioni  3,  4,  5,  7  e  8  della  scheda  e   con   adeguata
giustificazione del nesso di causalita' del  danno  come  determinato
dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.  Quest'ultimo
aspetto dovra' essere particolarmente  curato  per  gli  edifici  con
interventi gia' finanziati da precedenti eventi sismici e non  ancora
conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge  n.  189/2016,  per  i
quali sara'  richiesta  un'adeguata  documentazione  fotografica  del
danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale gia' effettuato e
del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24  agosto  2016.  Fino
all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie  di  cui  al
presente  comma  sono  consegnate   presso   gli   uffici   regionali
provvisoriamente  individuati  dai  Presidenti  delle   regioni,   in
qualita' di vice commissari. 
  3. Le schede AeDES e le perizie giurate di  cui  al  comma  2  sono
trasmesse ai comuni territorialmente competenti per le  attivita'  di
quantificazione  del  fabbisogno  abitativo   di   cui   all'art.   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394/2016. 
  4.  Per  lo  stesso  edificio  il  tecnico  professionista  che  ha
eventualmente redatto la scheda FAST non puo' predisporre  la  scheda
AeDES; 
  5. Ogni singolo professionista  puo'  redigere  al  massimo  n.  30
schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 30  schede
comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale  di
cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016.